Cassazione Penale, Sentenza n. 2531/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Paniconi era stato condannato per danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) per aver incendiato l'autovettura di Maria Luisa Di Ruscio la notte del 6 dicembre 2015. Dopo la condanna in primo grado (Tribunale di Fermo, 10/12/2019) e la conferma in appello (Corte di appello di Ancona, 26/05/2022), il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) carenza di motivazione sul rifiuto della rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) relativa alla verifica della registrazione privata di una conversazione tra la persona offesa e sua figlia; (2) mancata verifica degli elementi costitutivi del reato di danneggiamento seguito da incendio in relazione allo strumento impiegato (posizionamento di un petardo sotto il veicolo); (3) vizio nella valutazione e nella dosimetria delle attenuanti generiche e nella qualificazione della recidiva (fra cui richiamo a sentenza ex art. 444 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto che la rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. non fosse necessaria: le dichiarazioni della persona offesa, corroborate dalla testimonianza della figlia, costituivano un compendio probatorio univoco che non imponeva ulteriori accertamenti sulla registrazione. Sul secondo motivo ha confermato che gli elementi tecnici rilevati dai Vigili del Fuoco e la ricostruzione dei fatti integravano il reato di danneggiamento seguito da incendio (per la giurisprudenza il criterio è il pericolo di incendio), rendendo irrilevante la specifica strumentazione usata. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la valutazione delle attenuanti e della recidiva operata dal giudice di merito: la recidiva è fondata su precedenti irrevocabili, la sentenza ex art. 444/2006 non incide sul giudizio e la comparazione delle circostanze è esercizio discrezionale del giudice di merito non sindacabile se motivata. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile quantificate in 3.700,00 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiama la partecipazione al reato (concorso di persone) come elemento della imputazione nei confronti dell'imputato.
art. 424 cod. pen.
Configurato il reato di danneggiamento seguito da incendio: la Corte ha ritenuto sussistente in base al pericolo di incendio derivante dall'atto e dalla relazione dei Vigili del Fuoco.
art. 603 cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria può essere disposta solo se gli atti a disposizione sono incerti e l'incombente richiesto è decisivo; qui il giudice ha ritenuto che non sussistesse necessità.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare che i criteri di cui all'art. 192 (valutazione delle prove testimoniali) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono valere da sole se la loro credibilità e attendibilità intrinseca sono adeguatamente motivate.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena e sulla comparazione delle circostanze: il giudice di merito ha esercitato la sua discrezionalità nella valutazione delle attenuanti e della pena, giudicata congrua in rapporto al disvalore del reato.
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla sentenza di patteggiamento del 2006 evocata dalla difesa: la Corte ha ritenuto che tale pronuncia non incidesse sul giudizio di recidiva qui valutato, e che la recidiva fosse comunque fondata su precedente irrevocabile del 1998.
art. 423 cod. pen.
Norma citata in giurisprudenza per distinguere il semplice danneggiamento dal delitto contro la pubblica incolumità; la Corte ha usato tale distinzione per ribadire che qui sussisteva il reato più grave (art.424) perché sorgeva pericolo di incendio.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, previa adeguata motivazione sulla loro credibilità e attendibilità intrinseca, costituire da sole un fondamento valido per la condanna.
- La rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. è eccezionale: va disposta solo se gli atti sono incerti e l'accertamento richiesto è decisivo e idoneo a rimuovere l'incertezza.
- Per il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) il criterio decisivo è il sorgere del pericolo di incendio; lo strumento impiegato è secondario rispetto all'esito e alle caratteristiche dell'evento.
- La comparazione e la dosimetria delle circostanze attenuanti/aggravanti sono esercizio discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo se manifestamente arbitrarie o illogiche.
- Le registrazioni private non sono automaticamente determinanti: la loro valutazione dipende dal contesto probatorio e dalla loro utilità effettiva rispetto alle altre prove già acquisite.
- La valutazione della recidiva si basa su precedenti irrevocabili e sulla loro collocazione temporale; sentenze di patteggiamento successive ai fatti possono risultare irrilevanti per l'accertamento della recidiva relativa a fatti anteriori.
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