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Sentenza

Sentenza del 07/07/2022 n. 21599 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

MEAG chiedeva il rimborso totale (in via principale) — e, in subordine, il rimborso parziale — delle ritenute operate nel 2003 sui dividendi percepiti da partecipazioni italiane e assoggettati a ritenuta del 15% ai sensi della Convenzione Italia-Germania (art.10). La tesi era che il fondo tedesco, essendo di tipo aperto, vigilato e con quote sottoscritte esclusivamente da investitori tedeschi non residenti, era confrontabile con gli organismi d'investimento collettivo mobiliari residenti che, alla medesima epoca, beneficiavano di esenzione dall'imposta sostitutiva (aliquota 12,5%) ai sensi del D.Lgs. 461/1997, art.9, comma 4, e pertanto la diversa applicazione pratica (ritenuta al 15% al fondo non residente vs esenzione al fondo residente) costituiva una restrizione/discriminazione vietata dall'art.63 TFUE (libera circolazione dei capitali). MEAG denunciava che la CTR aveva erroneamente richiesto prove sul trattamento fiscale in Germania e aveva ritenuto la convenzione bilaterale presuntivamente innocua rispetto al principio UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di merito e decidendo nel merito in favore di MEAG. Il principio di diritto affermato è che i dividendi distribuiti nel 2003 da società italiane a un fondo aperto residente in Germania — le cui quote sono sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ricompresi nei requisiti del D.Lgs. 461/1997, art.9, comma 3 (paesi white list) — devono essere trattati, in conformità con l'interpretazione conforme al diritto UE della Convenzione Italia-Germania, come soggetti all'esenzione prevista per gli organismi residenti (quindi nulla ritenuta). Ne conseguì l'accoglimento della domanda principale e il rimborso integrale delle ritenute; le spese di merito compensate, spese di legittimità a carico della controricorrente.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art.63

    "Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri..."

    Il divieto di restrizioni alla circolazione dei capitali si applica anche alle situazioni fiscali in materia di dividendi verso fondi: una differenza di trattamento che dissuade investimenti transfrontalieri può violare l'art.63.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.27

    "Ritenute sui dividendi" (disciplina nazionale delle ritenute sui dividendi applicabili ai non residenti, ratione temporis)

    La norma interna disciplina i presupposti e l'aliquota delle ritenute; la Convenzione bilaterale si innesta su tale disciplina mitigandone l'aliquota massima applicabile ai non residenti.

  • Convenzione Italia - Germania per evitare le doppie imposizioni, art.10

    "I dividendi pagati ... possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ... l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento"

    La Corte interpreta la disposizione convenzionale in modo conforme al diritto UE: la clausola limitativa dell'aliquota non giustifica di per sé un trattamento discriminatorio rispetto ai fondi residenti; la convenzione non esclude l'applicazione del principio di non discriminazione.

  • L. 23 marzo 1983, n.77, art.9 (rationale ratione temporis)

    "Sul risultato della gestione del fondo ... 12,50 per cento ..."

    Disciplina il regime fiscale dei fondi comuni italiani (imposta sostitutiva sul risultato di gestione) e costituisce il parametro di confronto: il risultato di gestione dei fondi residenti era soggetto a imposta sostitutiva (12,5%) ma esente ove ricorressero i requisiti del D.Lgs.461/1997 art.9, comma 4.

  • D.Lgs. 21 novembre 1997, n.461, art.9, comma 4

    "Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva ..."

    Costituiva l'agevolazione che rendeva fiscalmente più favorevoli i fondi residenti quando le quote erano sottoscritte esclusivamente da investitori non residenti residenti in paesi che consentono adeguato scambio di informazioni (white list). È il criterio oggettivo che ha determinato la comparazione e la constatazione di discriminazione.

  • D.Lgs. 1 aprile 1996, n.239, art.6, comma 1

    Individuava i soggetti non residenti rilevanti (residenza in paesi con adeguato scambio di informazioni), richiamato dal D.Lgs.461/1997 per definire i beneficiari dell'esenzione.

  • Trattato di Vienna, art.31 (principio di buona fede nell'interpretazione dei trattati)

    Usato come criterio ermeneutico: la Convenzione deve essere interpretata in buona fede e, ove possibile, in modo conforme ai principi del diritto UE per evitare violazioni dell'art.63 TFUE.

Massime di principio

  • Per valutare una presunta discriminazione fiscale in tema di dividendi verso fondi occorre confrontare esclusivamente i criteri distintivi fissati dalla normativa nazionale relativa all'imposizione sui dividendi (non rileva, ai fini della comparazione, la tassazione subita nel paese di residenza dell'investitore).
  • Se un fondo non residente è oggettivamente e soggettivamente comparabile a un fondo residente (stesso tipo 'aperto', vigilanza regolamentare, investitori rientranti nella 'white list' ecc.), la diversa applicazione pratica (ritenuta ai non residenti vs esenzione ai residenti) può integrare una restrizione della libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art.63 TFUE.
  • La presenza di una convenzione bilaterale che limita l'aliquota di ritenuta (es. 15%) non esime il giudice nazionale dall'esaminare la conformità di fatto del trattamento fiscale al diritto UE e, se necessario, dall'interpretare la norma nazionale e la convenzione in modo conforme al diritto dell'Unione o disapplicare la norma interna incompatibile.
  • Le giustificazioni invocate dallo Stato (coerenza del sistema fiscale, tutela dei controlli fiscali, rischio di evasione) sono valutate con rigore: devono essere provate e rispondere ai requisiti giurisprudenziali (non discriminatorie, perseguire motivi imperativi di interesse generale, idonee e proporzionate). La semplice tutela del gettito non è sufficiente.
  • In casi simili il contribuente/fondo deve dimostrare la comparabilità soggettiva e oggettiva (tipologia del fondo, regime di vigilanza, composizione degli investitori e loro residenza in paesi con adeguato scambio di informazioni). Una volta provata, può chiedere rimborso delle ritenute applicate in violazione dell'art.63 TFUE.
  • Le autorità fiscali non possono esigere la prova del trattamento fiscale estero dell'investitore per escludere la discriminazione: l'analisi si concentra sulla normativa italiana applicabile alla fattispecie in esame.

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