Sentenza n. 5239/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n. 8749 del 18 dicembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n. 8749 del 18 dicembre 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2023-2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n. 8749 del 18 dicembre 2024, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto al beneficio della Carta del docente, nella misura di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023-2024, oltre interessi o rivalutazione. Deduceva la mancata esecuzione del titolo giudiziale da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito e chiedeva l’ordine di ottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’articolo 114 del codice del processo amministrativo, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia. Ha posto a carico del Ministero l’eventuale compenso del Commissario, liquidato in euro 500,00 comprensivi di ogni onere e spesa. Ha inoltre applicato la penalità di mora, stabilendola nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della carta elettronica
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta del docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione
È richiamato dal giudice civile nel titolo azionato per disciplinare gli accessori dovuti sulla somma riconosciuta.
art. 114 c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e)
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’inosservanza o il ritardo nell’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche concorre a integrare i presupposti per l’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione dopo l’inutile decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e designare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia.
- La nomina del Commissario ad acta può essere accompagnata dalla liquidazione preventiva del relativo compenso, posto a carico dell’amministrazione inadempiente qualora l’intervento commissariale si renda concretamente necessario.
- La penalità di mora prevista dall’articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
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