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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28309/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Quattro imputati hanno impugnato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti). Le doglianze erano diverse: uno degli imputati contestava l'affermazione di responsabilità in relazione a uno specifico capo di imputazione e la qualificazione giuridica del fatto; due imputati censuravano la misura della pena, il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e denunciavano omessa motivazione su tutti i punti del patteggiamento; un ulteriore imputato lamentava solo il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena. La Corte ha ritenuto che tutti i ricorsi deducessero questioni estranee ai limiti dell'impugnabilità della sentenza di patteggiamento, poiché non veniva denunciata una pena illegale, né emergeva in modo manifesto ed immediato un errore nella qualificazione giuridica del fatto o una causa di non punibilità rilevabile ex art. 129 c.p.p. dal solo testo della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha rilevato che, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione è circoscritto alle ipotesi tassative previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile l'omessa motivazione sui punti oggetto del consenso delle parti, salvo che sia denunciata una pena illegale o che la causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. risulti evidente dal testo della sentenza. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, il controllo è ammissibile solo in presenza di un errore manifesto, immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità. Non ricorrendo tali condizioni, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza resa in tale forma è soggetta a un regime di impugnazione limitato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge, escludendo censure diverse da quelle consentite.

  • art. 129 c.p.p.

    la verifica delle cause di proscioglimento può essere dedotta in cassazione solo se la causa di non punibilità risulti evidente dal testo della sentenza impugnata.

  • art. 620 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono proponibili doglianze generiche sulla motivazione dei punti concordati tra le parti.
  • La mancata verifica di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, denunciabile in cassazione contro il patteggiamento, salvo che la causa di non punibilità emerga in modo evidente dal testo della sentenza impugnata.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento soltanto quando l'errore sia manifesto, immediato e non opinabile, cioè palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione.
  • Nel patteggiamento la censura sulla misura della pena è ammissibile solo se si deduce l'illegalità della pena, non la mera inadeguatezza o il difetto di motivazione sui criteri concordati.
  • Se il ricorso introduce questioni estranee ai casi di impugnazione consentiti, la conseguenza è l'inammissibilità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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