Cassazione Penale, Sentenza n. 29880/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rotolo ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato il suo reclamo avverso la proroga del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis. Il ricorso deduceva violazione di legge per omesso esame delle deduzioni difensive circa l'assenza delle condizioni per la proroga, sostenendo che dopo sedici anni non permarrebbero indici di pericolosità soggettiva né collegamenti associativi; lamentava inoltre l'eccessiva compressione dei diritti derivante dalla persistente esclusione da offerte trattamentali e contestava la valutazione data alla "relazione di sintesi" e alle ammonizioni disciplinari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'unico vizio rilevante contro le ordinanze 41-bis in sede di legittimità sia la violazione di legge e non il mero difetto di motivazione, salvo motivazione meramente apparente. La Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale: Rotolo è stato per lungo tempo capo del mandamento mafioso di Pagliarelli, ha mantenuto ruolo apicale, non si è dissociato, il gruppo di appartenenza è operativo; risultavano plurime sanzioni disciplinari e assenza di revisione critica. Tali elementi giustificano la proroga del regime 41-bis. Anche l'argomento sul carattere probatorio della "relazione di sintesi" è stato ritenuto ininfluente sul risultato. La Corte ha inoltre richiamato giurisprudenza che conferma la legittimità costituzionale del regime 41-bis e la possibilità di applicarlo anche dopo l'espiazione di parti di pena relative ai delitti ostativi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge n. 354 del 1975
Consente l'applicazione o la proroga del regime detentivo differenziato in presenza di pericolosità del detenuto; la sua legittimità è stata confermata anche quando la parte della pena relativa a delitti ostativi sia stata espia ta, trattandosi di disciplina sulle modalità esecutive della pena e finalizzata alla prevenzione
art. 4-bis, legge n. 354 del 1975 (richiamato nel testo)
Individua i delitti "ostativi" rilevanti ai fini del regime speciale; la giurisprudenza consente l'applicazione del 41-bis anche in presenza di pene concorrenti unificate che comprendano reati indicati dall'art. 4-bis
art. 25 Cost. (comma 2, divieto di retroattività)
Richiamato nel dibattito sulla retroattività, la Corte ha ritenuto non violato il divieto di retroattività poiché il regime 41-bis incide sulle modalità esecutive della pena e non sulla definizione sostanziale della responsabilità
Massime di principio
- In materia di 41-bis, in Cassazione è ammissibile il ricorso solo per violazione di legge; i vizi attinenti alla motivazione sono sindacabili solo se la motivazione è meramente apparente o fittizia
- La mera decorrenza del tempo di applicazione del regime non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza della pericolosità: la persistente assenza di dissociazione, il ruolo apicale nell'organizzazione e elementi oggettivi sull'operatività del gruppo pesano a favore della proroga
- Documenti quali "relazioni di sintesi" della direzione o annotazioni disciplinari possono costituire elementi di fatto rilevanti per valutare la pericolosità e non perdono automaticamente efficacia probatoria per la loro qualificazione
- Comportamenti carcerari irregolari e sanzioni disciplinari, insieme all'assenza di revisione critica del passato, rafforzano la motivazione per mantenere il regime differenziato
- Chi impugna provvedimenti 41-bis deve puntare a evidenziare specifiche violazioni di legge o l'apparenza/fittizietà della motivazione del giudice per superare il filtro dell'inammissibilità in sede di legittimità
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