Sentenza del 22/02/2019 n. 2166 - Comm. Trib. Prov. Catania
Atti giudiziari - Notifica effettuata da messi notificatori privati - Inesistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica effettuata mediante un’agenzia privata di recapito è stata ritenuta inesistente. Di conseguenza, non può operare la sanatoria prevista per le nullità in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto, poiché tale principio non si applica all’inesistenza della notificazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della notificazione di un atto giudiziario eseguita tramite un’agenzia privata di recapito, anziché mediante il servizio postale universale. Secondo il principio richiamato, quando la legge prescrive l’invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tale riferimento implica l’utilizzo del servizio svolto da Poste Italiane S.p.A. su tutto il territorio nazionale. La notifica effettuata da un operatore privato è quindi affetta da inesistenza, non da mera nullità.
Norme richiamate
Art. 16 del D.Lgs. 546/1992
La disposizione disciplina le modalità di notificazione degli atti nel processo tributario. Il richiamo alla raccomandata con avviso di ricevimento è stato interpretato come riferito al servizio postale universale, erogato da Poste Italiane S.p.A., e non a un servizio privato di recapito.
Massime di principio
- Quando una norma prescrive la notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, occorre verificare se il riferimento debba intendersi limitato al servizio postale universale e quindi a un operatore abilitato a garantirne la copertura nazionale.
- La notificazione di un atto giudiziario effettuata da un’agenzia privata non autorizzata a svolgere il servizio postale universale può essere considerata inesistente, anziché semplicemente nulla.
- L’inesistenza della notificazione non è sanata dal fatto che il destinatario abbia ricevuto l’atto o ne abbia avuto conoscenza; la sanatoria per raggiungimento dello scopo riguarda infatti le nullità, non le notificazioni inesistenti.
- Prima di considerare valida una notifica, è necessario controllare sia il mezzo utilizzato sia il soggetto che l’ha eseguita, oltre alle specifiche prescrizioni della norma applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 feb 2019Sentenza del 22/02/2019 n. 35 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 22 feb 2019Sentenza del 22/02/2019 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 22 feb 2019Sentenza del 22/02/2019 n. 156 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 22 feb 2019Sentenza del 22/02/2019 n. 367 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 feb 2019Sentenza del 22/02/2019 n. 369 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 feb 2019Sentenza del 22/02/2019 n. 378 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →