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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12494 n. 30383 del 22/11/2022

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA/DUE RAMI DI AZIENDA DI BPER BANCA

AGCMC12494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. del controllo esclusivo di due rami d’azienda BPER, comprendenti complessivamente 48 filiali situate in Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio. L’Autorità ha esaminato i mercati della raccolta e degli impieghi bancari, del risparmio amministrato e gestito, del credito al consumo, dei servizi di pagamento e della distribuzione assicurativa. Le quote post-operazione risultano contenute, generalmente inferiori al 10% e, in alcuni mercati, inferiori all’1% o al 5%; in Sardegna Banco Desio opera come nuovo entrante. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’operazione non ostacola significativamente la concorrenza e non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. L’AGCM ha pertanto disposto il non avvio dell’istruttoria ex articolo 16, comma 4.

Banco Desio acquisisce il controllo esclusivo di 48 filiali bancarie cedute da BPER/Banco di Sardegna e l’operazione è autorizzata senza condizioni, con mancato avvio dell’istruttoria

Banco Desio / Due rami di azienda di BPER Banca

Il provvedimento riguarda l’acquisizione da parte di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. del controllo esclusivo di due rami d’azienda appartenenti al gruppo BPER, costituiti complessivamente da 48 filiali bancarie. L’AGCM ha svolto una valutazione in fase di controllo preventivo e ha deliberato il non avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Parti e operazione

Banco Desio è una società quotata e capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, attivo nei servizi bancari tradizionali, nella distribuzione assicurativa vita e danni, nel risparmio gestito e amministrato, nel credito al consumo e nei servizi di pagamento. Il fatturato realizzato in Italia nel 2021, calcolato ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 287/1990, come modificato dall’articolo 32 della legge n. 118/2022, è indicato in circa [100-517] milioni di euro.

L’oggetto dell’acquisizione comprende:

  • 40 filiali bancarie recentemente acquisite da BPER da Banca Carige;
  • 8 filiali di Banco di Sardegna, controllato da BPER;
  • complessivamente, 48 filiali situate in Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio.

I rami d’azienda includono i contratti con la clientela, i rapporti di lavoro e i contratti di locazione relativi alle filiali e ai punti operativi. Il fatturato dei rami BPER è stato stimato in circa [31-100] milioni di euro.

Le filiali sono distribuite come segue: 13 in Sardegna, 19 in Liguria, 4 in Toscana, 7 in Emilia-Romagna e 5 nel Lazio. L’operazione si inserisce nel contesto dell’acquisizione del controllo di Banca Carige da parte di BPER, già autorizzata dall’AGCM con provvedimento n. 30165 del 31 maggio 2022, nel cui ambito era prevista la cessione dei rami a Banco Desio.

Qualificazione e soglie di legge

L’acquisizione del controllo esclusivo di parti di impresa costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. L’operazione ricade nell’ambito della legge nazionale, non ricorrendo le condizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004.

È integrato l’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, poiché il fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate supera 517 milioni di euro e il fatturato nazionale individuale di almeno due imprese supera 31 milioni di euro.

L’acquisto era sospensivamente condizionato, tra l’altro, all’autorizzazione dell’AGCM, all’autorizzazione della Banca d’Italia, all’autorizzazione in materia di golden power ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21/2012 e all’esaurimento della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall’articolo 47 della legge n. 428/1990.

Clausola di non concorrenza

L’operazione prevede una clausola in forza della quale il venditore si impegna, per 24 mesi, a non adottare iniziative idonee a sottrarre o sviare la clientela dei rami ceduti, a non rivolgersi direttamente ai relativi clienti e a non assumere dipendenti in servizio presso i rami d’azienda.

L’AGCM ha considerato tale patto una restrizione accessoria direttamente connessa e necessaria all’operazione nei soli limiti indicati, richiamando la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03). L’Autorità si è riservata di valutare eventuali obblighi eccedenti la durata o l’ambito ritenuti accessori.

Mercati della raccolta e degli impieghi bancari

Il mercato della raccolta bancaria comprende la raccolta diretta da clientela ordinaria tramite conti correnti, depositi, buoni fruttiferi e certificati di deposito, con esclusione della raccolta postale. La dimensione geografica è stata valutata principalmente a livello provinciale, in ragione della limitata mobilità della domanda e dell’importanza della presenza fisica degli sportelli. Le quote sono state calcolate secondo il criterio della localizzazione dello sportello.

In nessun mercato provinciale della raccolta la quota post-operazione raggiunge livelli significativi. Nelle province di Savona, Roma, Genova, Imperia, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Latina la quota congiunta non supera il 10%. In Sardegna l’operazione presenta una valenza pro-competitiva, poiché Banco Desio non era precedentemente attivo e costituisce quindi un nuovo entrante.

Quanto agli impieghi, l’Autorità distingue i mercati in funzione della tipologia di clientela: famiglie consumatrici, famiglie produttrici e piccole imprese, imprese medio-grandi ed enti pubblici. I primi due mercati hanno dimensione locale, approssimata a livello provinciale; gli impieghi alle imprese medio-grandi sono valutati a livello regionale; gli impieghi agli enti pubblici hanno tendenzialmente dimensione nazionale.

  • Per gli impieghi a famiglie consumatrici e piccole imprese, le quote post-merger sono significativamente inferiori al 10% nelle province interessate diverse dalla Sardegna.
  • Per gli impieghi alle imprese medio-grandi, le quote sono sensibilmente inferiori al 10% in Liguria, Lazio ed Emilia-Romagna.
  • Per gli impieghi agli enti pubblici, la quota nazionale è ampiamente inferiore al 10%, anche considerando la presenza crescente di Cassa Depositi e Prestiti.

L’AGCM ha pertanto escluso effetti restrittivi nei mercati bancari tradizionali.

Risparmio amministrato e risparmio gestito

Il risparmio amministrato comprende la raccolta, trasmissione e negoziazione di ordini su strumenti finanziari per conto dell’investitore. Il mercato ha dimensione provinciale e presenta una stretta connessione con la raccolta bancaria, poiché la clientela tende a utilizzare la stessa banca per il conto corrente e il conto titoli.

Le parti sono attive nelle province di Savona, Roma, Genova, Imperia, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Latina. Poiché la quota nel risparmio amministrato è assimilabile a quella detenuta nella raccolta bancaria, l’Autorità ha rinviato alle valutazioni già svolte per tale mercato, escludendo criticità concorrenziali.

Nel risparmio gestito l’Autorità distingue le attività di gestione di fondi comuni, gestione individuale di patrimoni mobiliari e in fondi — GPM e GPF — e gestione di prodotti della previdenza complementare. La fase produttiva ha generalmente dimensione nazionale, mentre la distribuzione è valutata principalmente a livello provinciale.

Per la gestione di fondi comuni, l’operazione determina sovrapposizioni soltanto nella distribuzione, non nella produzione. Banco Desio distribuisce fondi di operatori quali AcomeA SGR, Anima SGR, Arca Fondi SGR e Schroders Investment Management SA. La quota aggregata distributiva è ampiamente inferiore al 10% in tutte le province interessate.

Anche per GPM e GPF le parti sono presenti soltanto nella fase distributiva e la quota aggregata è significativamente inferiore al 10% in tutti i mercati provinciali interessati. Lo stesso vale per la distribuzione dei prodotti di previdenza complementare, rispetto ai quali non vi sono sovrapposizioni nella fase produttiva.

Credito al consumo

Nel credito al consumo l’Autorità distingue tra credito diretto, erogato principalmente tramite prestiti personali, carte revolving e cessione del quinto, e credito finalizzato, collegato all’acquisto di specifici beni o servizi. Il credito diretto ha dimensione regionale, mentre quello finalizzato ha dimensione nazionale.

Le parti risultano attive soltanto nel credito al consumo diretto. In Liguria, Emilia-Romagna e Lazio la quota congiunta post-operazione è marginale e non superiore al 5%. La presenza di numerosi concorrenti qualificati e il contenuto posizionamento delle parti escludono effetti significativi sulle dinamiche concorrenziali.

Servizi di pagamento

Nel settore delle carte di pagamento l’Autorità considera i mercati dell’emissione delle carte, del convenzionamento degli esercenti e del processing operativo e informatico. Per l’emissione, valutata secondo l’impostazione consolidata separando carte di credito e carte di debito — comprese le prepagate — e con dimensione nazionale, la quota congiunta delle parti è inferiore all’1% in termini di carte emesse.

Quanto al merchant acquiring, l’Autorità richiama la distinzione tra wholesale merchant acquiring, fornitura di POS e servizi correlati a dimensione SEE, e retail merchant acquiring, a dimensione nazionale. La definizione può essere lasciata aperta perché l’attività delle parti è marginale e la quota nazionale post-operazione è inferiore all’1%. Le parti non sono attive nel processing.

La presenza di operatori quali Nexi-SIA, UniCredit, BNP Paribas e Poste Italiane, unitamente alle quote molto contenute, porta l’Autorità a escludere un’incidenza significativa sulla concorrenza.

Distribuzione assicurativa

Nei comparti assicurativi vita e danni l’Autorità distingue i singoli rami assicurativi e, lungo la filiera, la fase produttiva nazionale dalla fase distributiva locale, valutata in prima approssimazione a livello provinciale.

Le parti sono attive soltanto nella distribuzione di prodotti assicurativi vita e danni. Per la distribuzione vita, la quota congiunta è inferiore all’1% nelle province di Roma, Genova, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Latina, e compresa tra l’1% e il 5% nelle province di Savona e Imperia. Per la distribuzione danni, la quota resta sempre inferiore all’1% in tutte le province interessate.

L’IVASS, nel parere del 31 ottobre 2022, ha rilevato che l’operazione non altera l’equilibrio concorrenziale dei mercati della distribuzione assicurativa vita e danni. Anche l’AGCM ha escluso criticità concorrenziali.

Valutazione complessiva ed esito

Considerata la natura locale dei principali mercati bancari e distributivi, la limitata sovrapposizione tra le attività delle parti, le quote post-operazione contenute e la presenza di numerosi concorrenti, l’AGCM ha concluso che la concentrazione non è idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva.

L’operazione non determina inoltre la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990. L’Autorità ha quindi deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. Non sono state imposte misure correttive o condizioni.

Punti principali

Parti e perimetro dell’operazione

Banco Desio, gruppo bancario attivo prevalentemente nel Nord e Centro Italia, acquisisce da BPER il controllo esclusivo di due rami d’azienda: 40 filiali precedentemente di Banca Carige e 8 filiali di Banco di Sardegna, per un totale di 48 filiali. I rami comprendono rapporti con la clientela, rapporti di lavoro e contratti di locazione relativi alle filiali e ai punti operativi.

Natura e procedura

L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parti di impresa. È soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1, poiché sono superate le soglie nazionali di 517 milioni di euro per il fatturato complessivo e di 31 milioni di euro per almeno due imprese interessate. Non ricorrono le condizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004.

Mercati bancari tradizionali

Nei mercati locali della raccolta bancaria e degli impieghi a famiglie consumatrici e piccole imprese, valutati principalmente a livello provinciale, le quote post-operazione non risultano significative; nelle province diverse dalla Sardegna sono inferiori al 10%. Nei mercati regionali degli impieghi alle imprese medio-grandi le quote sono sensibilmente inferiori al 10% in Liguria, Lazio ed Emilia-Romagna. Nel mercato nazionale degli impieghi agli enti pubblici la quota è ampiamente inferiore al 10%. In Sardegna l’ingresso di Banco Desio è valutato come pro-competitivo.

Risparmio, credito al consumo e pagamenti

Nel risparmio amministrato e nei mercati distributivi del risparmio gestito le quote aggregate sono inferiori al 10% nei mercati provinciali interessati. Nel credito al consumo diretto, l’unico segmento in cui le parti sono attive, la quota congiunta è non superiore al 5% nelle regioni interessate. Nell’emissione di carte di credito e debito la quota nazionale è inferiore all’1%; anche nel merchant acquiring la quota post-operazione è inferiore all’1%, mentre le parti non sono attive nel processing.

Distribuzione assicurativa ed esito

Le parti sono presenti esclusivamente nella distribuzione di prodotti assicurativi vita e danni. Nella distribuzione vita la quota congiunta è inferiore all’1% nella maggior parte delle province e compresa tra l’1% e il 5% a Savona e Imperia; nella distribuzione danni è sempre inferiore all’1%. L’IVASS ha ritenuto che l’operazione non alteri l’equilibrio concorrenziale. L’AGCM ha escluso effetti restrittivi significativi e ha deliberato il non avvio dell’istruttoria.

Clausola di non concorrenza

La clausola che vieta al venditore, per 24 mesi, di porre in essere iniziative idonee a sottrarre clientela ai rami ceduti, contattare direttamente i clienti o assumere dipendenti dei rami è stata considerata restrizione accessoria nei limiti della durata biennale. L’Autorità si è riservata di valutare eventuali pattuizioni eccedenti tali limiti.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllomercato rilevantequote di mercatosettore bancario e assicurativo

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