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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12505 n. 30405 del 06/12/2022

LOTTOMATICA/BETFLAG

AGCMC12505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

GBO, società controllata da Lottomatica e indirettamente dai fondi Apollo, acquisisce l’intero capitale di Betflag. L’operazione determina sovrapposizioni nei mercati nazionali della raccolta di scommesse e dei giochi online e un rapporto verticale con Giocaonline, controllata al 60% da Lottomatica. L’AGCM ha ritenuto l’operazione non idonea a ostacolare significativamente la concorrenza né a costituire o rafforzare una posizione dominante e ha deliberato il non avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990. Alcune restrizioni contrattuali sono considerate accessorie solo entro determinati limiti.

Lottomatica, tramite GBO, acquisisce il controllo esclusivo di Betflag: concentrazione autorizzata senza condizioni, con non avvio dell’istruttoria.

Lottomatica / Betflag: acquisizione del controllo esclusivo senza avvio dell’istruttoria

L’operazione consiste nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Betflag S.p.A. da parte di GBO S.p.A., società controllata al 100% da Lottomatica S.p.A. e appartenente al perimetro indirettamente controllato da fondi gestiti da società collegate ad Apollo. L’operazione determina quindi l’acquisizione indiretta del controllo esclusivo di Betflag da parte di Lottomatica. La comunicazione è stata valutata dall’AGCM ai sensi della legge n. 287/1990 e del Regolamento CE n. 139/2004.

Parti e attività economiche

Lottomatica opera in Italia nel settore del gioco lecito, attraverso la raccolta da apparecchi AWP e VLT, la raccolta di scommesse e i giochi online, inclusi casinò, poker, bingo e giochi di abilità, sulla base di concessioni ADM. Betflag è attiva esclusivamente nella raccolta a distanza di scommesse sportive, ippiche e virtuali e di giochi online. A differenza di Lottomatica, Betflag non opera nella raccolta da apparecchi AWP e VLT.

Qualificazione e procedura

La concentrazione rientra nell’art. 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990, trattandosi dell’acquisizione del controllo di un’impresa. L’AGCM ha escluso l’applicazione del Regolamento CE n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 1 del regolamento, e ha ritenuto applicabile l’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’art. 16, comma 1, L. 287/1990.

Le soglie di fatturato risultavano superate: il fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate superava 517 milioni di euro e almeno due imprese interessate avevano realizzato individualmente in Italia un fatturato superiore a 31 milioni di euro. L’Autorità ha concluso la fase di valutazione preliminare deliberando il non avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990.

Mercati rilevanti

L’AGCM ha richiamato la distinzione tra l’attività a monte di produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e lotterie e l’attività a valle di raccolta dei giochi e delle scommesse.

Per l’attività a valle, l’Autorità ha fatto riferimento a mercati nazionali distinti per prodotto:

  • raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento AWP e VLT;
  • raccolta da scommesse, comprendente agenzie fisiche e canale online, per scommesse sportive, ippiche ed eventi virtuali;
  • raccolta da giochi online, comprendente casinò, poker, bingo e giochi di abilità.

L’operazione non produce sovrapposizioni nel mercato AWP e VLT, poiché Betflag non vi è attiva. Per il mercato a monte della produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e lotterie, l’AGCM ha ritenuto non necessario definire con precisione il mercato sotto il profilo merceologico e geografico, poiché l’operazione non risultava idonea a produrre effetti verticali significativi indipendentemente dalla definizione adottata.

Attività a monte e rapporto verticale con Giocaonline

Lottomatica è attiva a monte attraverso la partecipazione del 60% in Giocaonline S.r.l., società che sviluppa e produce giochi da casinò e giochi di abilità, esclusi i giochi di poker, fornendoli a diversi concessionari della raccolta di giochi online, tra cui Betflag e il gruppo Lottomatica.

L’AGCM ha escluso rischi di preclusione degli input o della clientela. Giocaonline continuerà a fornire i propri prodotti agli attuali concessionari, inclusi i principali operatori del mercato. Betflag, inoltre, continuerà a rifornirsi anche da fornitori concorrenti di Giocaonline. Anche nell’ipotesi teorica di approvvigionamento esclusivo presso Giocaonline, i concorrenti di quest’ultima manterrebbero accesso alla maggior parte della domanda rappresentata dagli altri concessionari.

Raccolta di scommesse

Nel mercato nazionale della raccolta di scommesse si verifica una sovrapposizione orizzontale tra Lottomatica e Betflag. Le quote stimate per il 2021 sono:

  • Lottomatica: [15-20%];
  • Betflag: [1-5%];
  • quota combinata post-operazione: [20-25%].

L’AGCM ha ritenuto la quota combinata non particolarmente elevata, considerando la presenza di concorrenti con quote significative, tra cui Bet365 Group Ltd ([15-20%]), Flutter/Sisal ([10-15%]) e Snaitech S.p.A. ([10-15%]), seguiti da Entain Plc e SKS365 Malta Ltd.

L’incremento derivante dall’operazione è stimato in circa [1-5%] ed è riferibile principalmente alle scommesse ippiche, segmento che rappresenta poco più del [1-5%] della raccolta complessiva da scommesse in Italia. Betflag è qualificata come operatore di dimensioni ridotte, attivo soprattutto nel segmento ippico e tramite il canale online.

La quota combinata delle parti è rimasta pressoché costante nel periodo 2019-2021, attestandosi intorno al [20-25%]. Inoltre, la quota di Lottomatica è diminuita rispetto al 2020, quando era pari al [20-25%], in un contesto di crescita significativa del valore complessivo della raccolta da scommesse, passato da circa 12,9 miliardi di euro nel 2020 a circa 16,3 miliardi nel 2021. Sulla base di tali elementi, l’Autorità ha escluso modifiche sostanziali della struttura del mercato o effetti pregiudizievoli per la concorrenza.

Raccolta di giochi online

Anche nel mercato nazionale della raccolta di giochi online si verifica una sovrapposizione orizzontale. Le quote del 2021 sono state indicate come segue:

  • Lottomatica: [10-15%];
  • Betflag: [1-5%];
  • quota post-operazione: [10-15%].

La quota risultante non è stata ritenuta critica, in ragione della presenza di numerosi operatori qualificati, alcuni dei quali con quote superiori o analoghe a quella di Lottomatica:

  • Flutter/Sisal: [20-25%];
  • Entain Plc: [10-15%];
  • Snaitech S.p.A.: [5-10%];
  • 888 Holdings Plc: [5-10%];
  • SKS365 Malta Ltd: [1-5%].

L’AGCM ha inoltre valorizzato la presenza di un’ampia gamma di operatori nazionali e multinazionali con quote inferiori, ma idonei a esercitare un vincolo concorrenziale sulle parti. Nel mercato risultavano attivi più di 90 concessionari di gioco a distanza autorizzati.

Dinamiche concorrenziali nel gioco online

Secondo la valutazione dell’Autorità, l’ingresso e l’espansione nel gioco online sono relativamente agevoli. Gli operatori possono utilizzare la tecnologia fornita da numerosi software provider, sostenendo costi contenuti e lanciando rapidamente nuove offerte o ampliando quelle esistenti.

La pressione concorrenziale è rafforzata da diversi fattori: l’apertura dei conti è gratuita e semplice, il passaggio da un operatore all’altro è rapido, la clientela presenta elevati tassi di abbandono e gli operatori competono intensamente per acquisire, mantenere e riconquistare i clienti. La rivalità si manifesta sia sui prezzi, anche attraverso promozioni, sia sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto, con frequente replicazione delle offerte ritenute più efficaci.

Per tali ragioni, la quota post-operazione e la struttura del mercato non sono state ritenute idonee a produrre effetti significativi sotto il profilo concorrenziale.

Restrizioni contrattuali e loro qualificazione

Il contratto di compravendita contiene un patto di non concorrenza, clausole di non sollecitazione e assunzione e proroghe di accordi di licenza e fornitura.

Il patto di non concorrenza obbliga il Venditore, per tre anni dal closing, a non svolgere nel Territorio — Italia, Città del Vaticano e San Marino — attività di raccolta di scommesse e giochi online, assistenza o consulenza concorrente, partecipazioni in soggetti concorrenti, sollecitazione dei clienti e fornitori di Betflag e assunzione o collaborazione con società concorrenti.

L’AGCM ha richiamato la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), precisando che il patto di non concorrenza e le clausole di non sollecitazione e assunzione a carico del Venditore possono essere considerate accessorie soltanto se limitate merceologicamente ai servizi offerti dalle imprese acquisite e temporalmente a un periodo non eccedente due anni. La durata contrattuale di tre anni eccede quindi il limite riconosciuto come accessorio, nella parte eccedente.

Le clausole di non sollecitazione e assunzione poste a carico di Lottomatica, anch’esse previste per tre anni e riferite al personale e ai collaboratori delle società del gruppo del Venditore, non sono state considerate accessorie, poiché non risultano funzionali alla salvaguardia del valore della società acquisita. Esse non costituiscono pertanto oggetto della delibera, con riserva dell’Autorità di valutarle qualora ne sussistano i presupposti.

Quanto agli accordi infragruppo con MST, Betflag utilizza moduli software e servizi necessari per lo svolgimento dell’attività. Le parti hanno esteso la durata delle licenze software fino a vent’anni, prevedendo un periodo iniziale di quattro anni di esclusiva a favore di Betflag nel Territorio, e quella dei contratti di fornitura fino al 31 dicembre 2026, rispetto alla precedente scadenza nel 2023. L’AGCM ha ritenuto tali estensioni accessorie ove direttamente connesse e necessarie alla concentrazione e, per i contratti di fornitura, purché la durata non superi cinque anni. Anche in questo caso l’Autorità si è riservata di valutare le previsioni eventualmente eccedenti tali limiti.

Esito

L’AGCM ha ritenuto che l’operazione non sia idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato a monte della produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e lotterie, né nei mercati nazionali della raccolta di scommesse e della raccolta di giochi online. Non è stata ravvisata neppure la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990, l’Autorità ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’art. 16, comma 4, della stessa legge. L’esito non equivale a un’approvazione generalizzata di tutte le clausole contrattuali: le restrizioni non accessorie o eccedenti i limiti merceologici e temporali riconosciuti restano suscettibili di autonoma valutazione da parte dell’AGCM.

Punti principali

Parti e struttura dell’operazione

GBO S.p.A., controllata al 100% da Lottomatica S.p.A., acquisisce da GST Holding e T Group l’intero capitale sociale di Betflag S.p.A., determinando l’acquisizione indiretta del controllo esclusivo di Betflag da parte di Lottomatica.

Ambito normativo e soglie

L’operazione è una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990. Non ricorrono le condizioni di applicazione del Regolamento CE n. 139/2004. L’obbligo di comunicazione preventiva deriva dall’art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato nazionale complessivo supera 517 milioni di euro e almeno due imprese interessate superano individualmente 31 milioni di euro.

Mercati interessati

L’operazione interessa l’attività a monte di produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e lotterie, nonché i mercati nazionali a valle della raccolta da scommesse e della raccolta da giochi online. Betflag non opera nella raccolta AWP e VLT.

Sovrapposizione nella raccolta di scommesse

Nel 2021 Lottomatica deteneva una quota del [15-20%] e Betflag del [1-5%], con quota combinata post-operazione del [20-25%]. L’incremento è pari a circa [1-5%], prevalentemente nel segmento delle scommesse ippiche, che rappresenta poco più del [1-5%] della raccolta complessiva. La presenza di concorrenti qualificati e la quota combinata sostanzialmente stabile nel periodo 2019-2021 escludono criticità concorrenziali.

Sovrapposizione nella raccolta di giochi online

Lottomatica aveva una quota del [10-15%] e Betflag del [1-5%], con quota post-merger indicata al [10-15%]. Il mercato presenta operatori con quote superiori o comparabili, oltre 90 concessionari, facilità di ingresso ed espansione, switching agevole, elevato abbandono della clientela e intensa concorrenza su promozioni, prezzi e qualità del prodotto.

Rapporto verticale con Giocaonline

Lottomatica controlla al 60% Giocaonline, fornitrice di giochi da casinò e di abilità a concessionari online, inclusa Betflag. L’AGCM ha escluso effetti di preclusione perché Giocaonline continuerà a rifornire numerosi concessionari e Betflag continuerà ad approvvigionarsi anche da concorrenti di Giocaonline.

Restrizioni accessorie

Il patto di non concorrenza e le clausole di non sollecitazione e assunzione a carico del Venditore sono accessorie solo se limitate ai servizi delle imprese acquisite e a una durata non superiore a due anni. Le clausole analoghe poste a carico dell’Acquirente non sono considerate accessorie. Le estensioni degli accordi di licenza e fornitura possono essere accessorie, con riferimento ai contratti di fornitura, entro il limite di cinque anni.

Esito

L’AGCM ha ritenuto che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. È stato deliberato il non avvio dell’istruttoria prevista dall’art. 16, comma 4, L. 287/1990, con riserva di valutare separatamente le clausole eccedenti i limiti riconosciuti o non accessorie.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllomercato rilevantequote di mercatosettore dei giochi e delle scommesse

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