Sentenza del 23/07/2015 n. 7529 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Tributi erariali indiretti - Imposte I.V.A. - Operazioni imponibili - Detrazione - Operazioni soggettivamente inesistenti - Falsità - Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. L'Amministrazione finanziaria sosteneva, in sostanza, che il contribuente non avesse diritto alla detrazione dell'IVA perché le fatture provenivano da soggetti formalmente cedenti diversi dagli effettivi fornitori. Secondo la giurisprudenza nazionale e unionale, tuttavia, spetta all'Amministrazione dimostrare che il contribuente sapesse o potesse sapere, usando l'ordinaria diligenza, che il cedente formale aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode. Nel caso concreto, il contribuente aveva evidenziato l'effettivo e tracciabile pagamento, la presenza di una struttura produttiva delle società venditrici, la documentazione amministrativa, nonché il ricorso a imprese specializzate per i trasporti.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione finanziaria non è stata ritenuta adeguatamente provata. Non è stata dimostrata la conoscenza, né la conoscibilità mediante ordinaria diligenza, della frode da parte del contribuente. La sola esistenza di un procedimento penale non determina automaticamente l'indetraibilità dell'IVA o l'indeducibilità dei costi. Inoltre, non è stata ravvisata la diretta connessione tra i costi sostenuti e il compimento di delitti non colposi richiesta dalla normativa richiamata. La decisione, per quanto emerge dal testo, si è quindi conclusa in favore del contribuente.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, della Legge n. 537/1993, come modificato dall'art. 8 del Decreto-Legge n. 16/2012
Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.
L'indeducibilità dei costi richiede una connessione diretta tra i beni o servizi acquistati e la realizzazione di un delitto non colposo. La mera esistenza di un procedimento penale o di irregolarità nella catena commerciale non è sufficiente.
Principi nazionali e unionali in materia di detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti
Quando l'Amministrazione nega la detrazione dell'IVA perché il cedente formale sarebbe diverso dall'effettivo fornitore o coinvolto in una frode, deve provare che il contribuente conoscesse o potesse conoscere tale frode usando l'ordinaria diligenza. Non è il contribuente a dover dimostrare in via preliminare la propria ignoranza, anche se può fornire elementi concreti sulla regolarità e tracciabilità dell'operazione.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo l'irregolarità o la frode a monte, ma anche la consapevolezza effettiva o conoscibile del contribuente.
- La detrazione IVA non può essere negata automaticamente perché il fornitore formale non coincide con l'effettivo cedente o perché esiste un procedimento penale a carico di soggetti coinvolti.
- La tracciabilità dei pagamenti, l'esistenza di una struttura aziendale, la documentazione amministrativa e l'utilizzo di trasportatori qualificati sono elementi utili a dimostrare la buona fede e l'ordinaria diligenza del contribuente.
- Il contribuente deve comunque adottare cautele proporzionate all'operazione e al proprio settore, soprattutto quando emergano anomalie evidenti che avrebbero insospettito un operatore mediamente esperto.
- L'indeducibilità dei costi per reati richiede una diretta utilizzazione dei beni o servizi nell'attività delittuosa; la semplice irregolarità fiscale o la pendenza di un procedimento penale non bastano.
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