Sentenza n. 4362/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del Decreto della Prefettura di Roma – AREA I TER – Ordine e Sicurezza Pubblica – Polizia – Prot. Uscita n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Vice Prefetto De Bono, notificato il -OMISSIS-, con il quale era respinto il ricorso gerarchico del ricorrente avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, emesso dal Questore di Roma in data -OMISSIS- (rectius -OMISSIS-) e contestuale decreto del Prefetto di Roma di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e il contestuale divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS e vari profili di eccesso di potere. La revoca e il divieto di detenzione erano stati fondati su un unico episodio di accesa lite familiare, nel corso del quale le forze dell'ordine avevano proceduto al ritiro cautelativo delle armi. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato aggredito dal genero, il quale avrebbe falsamente riferito di essere stato minacciato con una pistola; il terzo era stato invece arrestato e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo il ricorrente, l'amministrazione non aveva accertato alcun uso dell'arma, non vi era stata denuncia del presunto aggredito né un procedimento a suo carico, e il provvedimento si era limitato a richiamare genericamente una conflittualità familiare, senza valutare la sua condotta complessiva, gli elementi favorevoli e le circostanze concrete del fatto. Sono stati quindi dedotti, in particolare, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione, l'illogicità, l'irragionevolezza e il travisamento dei fatti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento prefettizio. Ha riconosciuto che gli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS attribuiscono all'amministrazione un'ampia discrezionalità nel revocare le autorizzazioni di polizia e nel vietare la detenzione di armi quando vi sia abuso, carenza di buona condotta o una prognosi di possibile abuso. Tale potere, tuttavia, deve essere esercitato sulla base di un'istruttoria adeguata e di una motivazione concreta, coerente e ragionevole. Nel caso esaminato, l'inaffidabilità del ricorrente era stata desunta esclusivamente da un unico episodio, genericamente qualificato come conflittualità familiare e accesa lite, senza specificare una condotta minacciosa o violenta del titolare, senza accertare l'uso dell'arma e senza considerare che gli elementi documentali deponevano per un'aggressione subita dal ricorrente. Il giudice ha quindi ravvisato una carenza istruttoria e una motivazione generica, non idonea a dimostrare che il ricorrente fosse incapace di fare corretto uso delle armi o potesse abusarne. Ha richiamato il principio secondo cui anche fatti privi di rilievo penale possono rilevare ai fini della prognosi di pericolosità, ma solo se valutati in modo non irrazionale e adeguatamente motivato. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve esplicitare le ragioni concrete della decisione; nel caso di specie la motivazione è stata ritenuta generica e non riferita adeguatamente ai fatti accertati.
art. 10 TULPS
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in caso di abuso da parte del soggetto autorizzato.
art. 11 TULPS
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando sopravvengano o risultino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
art. 39 TULPS
Il prefetto può vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti nei confronti di persone ritenute capaci di abusarne.
art. 43 TULPS
La licenza di porto d'armi può essere negata a chi non dimostri buona condotta o non offra affidamento di non abusare delle armi.
Massime di principio
- Il potere di revocare una licenza di porto d'armi e di vietare la detenzione di armi, pur caratterizzato da ampia discrezionalità e finalizzato alla prevenzione di possibili abusi, deve fondarsi su un'istruttoria concreta e completa e su una motivazione specificamente riferita alla condotta dell'interessato.
- La mera indicazione di una generica conflittualità familiare o di un'unica accesa lite non è sufficiente a dimostrare la carenza di buona condotta o l'inaffidabilità del titolare di un'autorizzazione di polizia, se il provvedimento non chiarisce gli elementi concreti della condotta e il loro collegamento con il rischio di abuso delle armi.
- Anche episodi privi di rilievo penale e non necessariamente costituenti illecito possono essere valutati dall'autorità di pubblica sicurezza come indici di possibile abuso delle armi, purché la valutazione sia razionale, non contraddittoria e adeguatamente motivata.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza è possibile quando emergano difetto di istruttoria, motivazione insufficiente, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
- La motivazione del provvedimento di revoca o di divieto non può limitarsi a formule generiche e deve dare conto delle circostanze di fatto che rendono concreto il giudizio prognostico di pericolosità o di possibile abuso delle armi.
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