Sentenza n. 9292/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di rigetto/rifiuto della domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivo di lavoro subordinato (prot. n. 15) emanato dal MAECI - Ambasciata d’Italia in Perù - Lima in data 27/03/2025 e notificato al ricorrente in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del visto durante il giudizio ha fatto venir meno l’utilità concreta della decisione sull’impugnazione del diniego. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale: il MAECI è stato condannato a pagare al ricorrente € 1.500,00 per spese e competenze di giudizio, oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.
Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il MAECI - Ambasciata d’Italia a Lima aveva rigettato o rifiutato la domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Dal testo non risultano specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti nel ricorso. L’Amministrazione si è costituita resistendo. Nel corso del giudizio, anche a seguito di provvedimenti istruttori, è intervenuto il rilascio del visto richiesto.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il rilascio del visto richiesto nel corso del giudizio elimina l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione del diniego e determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa rende inutile la decisione sulla domanda di annullamento, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, potendo regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’adozione, durante il processo, del provvedimento favorevole richiesto, l’amministrazione può essere condannata alle spese sulla base della valutazione virtuale dell’esito della controversia.
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