Cassazione Penale, Sentenza n. 19259/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione rispetto all'applicazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida, lamentandone l'assenza di adeguata giustificazione; 2) impugnazione della confisca della somma di C 7.520,00 come misura di sicurezza patrimoniale, sostenendo violazioni dei principi che ne regolano l'applicazione; 3) censura dell'erronea applicazione della cosiddetta confisca "allargata" o per sproporzione di cui all'art. 240-bis c.p.; 4) illegittima applicazione della pena accessoria del divieto di espatrio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima l'applicazione delle pene accessorie nonostante la sentenza ex art. 444 c.p.p., poiché la pena detentiva concordata (4 anni e 6 mesi) supera il limite biennale che esclude le accessorie. Sul ritiro della patente, il Tribunale di Chieti ha fornito motivazione adeguata: Genchi conduceva il veicolo usato come "staffetta" per agevolare il trasporto della droga, giustificando la pericolosità della sua idoneità a guidare. Quanto alla confisca di C 7.520,00, è stata riconosciuta la legittimità della misura ai sensi dell'art. 240-bis c.p. (confisca per sproporzione) perché il ricorrente non ha giustificato la lecita provenienza del denaro trovato occultato; non era necessario provare un rapporto di pertinenzialità diretta col reato. L'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990 rende applicabile la confisca per sproporzione ai reati di cui all'art. 73 (salvo ipotesi di lieve entità, eccezione non rilevante nel caso per via di modifiche legislative). Sul divieto di espatrio, la Corte ha confermato che la misura ha funzione dissuasiva generale e non richiede che il reato sia stato commesso mediante modalità connesse all'allontanamento dal territorio nazionale; pertanto la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Tipo di reato contestato (traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti) che giustifica l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico sulle sostanze stupefacenti.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 85
Consente al giudice, in caso di condanna per i reati di cui all'art. 73, di disporre pene accessorie quali il divieto di espatrio e il ritiro della patente fino a tre anni; si tratta di un potere discrezionale che richiede adeguata motivazione.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis
Stabilisce l'applicabilità, anche ai reati di cui all'art. 73, delle misure patrimoniali previste dal codice penale (come la confisca per sproporzione), con alcune eccezioni riferite ai fatti di lieve entità.
codice penale, art. 240-bis
Disciplina la confisca per sproporzione (confisca per sproporzione del patrimonio non giustificato rispetto ai redditi leciti); si applica anche senza dimostrare un rapporto diretto di pertinenzialità tra bene e reato quando l'imputato non giustifica la coerenza economica dei beni con le entrate legittime.
codice di procedura penale, art. 444
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), cui è equiparata la sentenza del caso, rilevante per valutare i limiti all'applicazione delle pene accessorie.
codice di procedura penale, art. 445, comma 1 e 1-bis
Stabilisce effetti e limiti della sentenza di applicazione su richiesta delle parti; il comma 1 contiene il limite biennale per l'esenzione dalle pene accessorie quando la pena detentiva è entro due anni, limite non raggiunto nel caso concreto (pena di 4 anni e 6 mesi).
decreto-legge n. 123 del 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 159 del 2023
Intervenuta parziale abrogazione che ha modificato l'ambito di applicazione di certe esclusioni (menzionata in relazione al regime di applicabilità della confisca per sproporzione); non ha inciso sul caso concreto.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna al pagamento di somme e delle spese per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per la condanna del ricorrente alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le pene accessorie (es. ritiro della patente, divieto di espatrio) possono essere applicate anche in caso di sentenza di patteggiamento quando la pena detentiva concordata supera il limite di due anni previsto dall'art. 445 c.p.p.
- L'applicazione di una pena accessoria è un potere discrezionale del giudice che però richiede una motivazione adeguata in sentenza; la motivazione può fondarsi su condotte specifiche (es. uso dell'auto per agevolare il crimine) che rendono pericolosa la conservazione dell'idoneità del reo a svolgere certe attività.
- La confisca per sproporzione prevista dall'art. 240-bis c.p. può essere disposta quando il soggetto non giustifica la coerenza economica dei beni con le proprie entrate lecite, senza necessità di provare una pertinenzialità diretta dei beni con il reato.
- L'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990 rende possibile l'applicazione delle misure patrimoniali anche per i reati di droga di cui all'art. 73, salvo ipotesi di lieve entità; cambiamenti legislativi recenti possono aver ridotto alcune esenzioni, ma non ostano generalmente all'applicazione della confisca per sproporzione.
- Il divieto di espatrio ha una funzione anche dissuasiva generale e non richiede che il reato sia stato commesso tramite modalità legate all'allontanamento dal territorio nazionale per essere giustificato.
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili sono rigettati e il ricorrente può essere condannato alle spese e ad ammende previste dall'art. 616 c.p.p.; è quindi importante che il ricorso contenga motivazioni solide e non meramente formali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19127/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19167/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19227/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19234/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19235/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19236/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →