Cassazione Civile, Ordinanza n. 11660/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia trae origine dalla realizzazione, nell'area destinata a giardino di un immobile, di una rampa carrabile, una passerella con parapetto e un muro di recinzione. Il proprietario confinante aveva ottenuto in primo grado l'accertamento della violazione delle distanze legali, la condanna alla demolizione delle opere e il risarcimento del danno. In appello, la soccombente vedeva confermata la decisione, salvo che per il profilo delle spese dichiarato inammissibile. Con il ricorso per cassazione la proprietaria dei manufatti deduceva: 1) che il CTU avrebbe ecceduto i limiti del mandato, sostituendosi al giudice nell'individuare la disciplina applicabile e nella valutazione della violazione; 2) che le distanze dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 non si sarebbero applicate perché un'interpretazione autentica del 2020 le avrebbe limitate alle sole zone C; 3) che i singoli manufatti non sarebbero 'costruzioni' soggette a distanza legale, in particolare perché la rampa sarebbe interrata, la passerella non incrementerebbe superficie e il muro sarebbe esente ex art. 878 c.c.; 4) che le opere preesistevano al suo acquisto e dunque non sarebbe imputabile la responsabilità; 5) che la liquidazione delle spese di primo grado sarebbe stata superiore ai parametri applicabili ratione temporis.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che il consulente si era limitato a descrivere e misurare i manufatti e che il giudice aveva autonomamente applicato la disciplina delle distanze sulla base degli accertamenti tecnici. Ha respinto il secondo motivo chiarendo che la norma di interpretazione autentica del 2019 incide solo sui commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, riferiti alle zone C, mentre resta fermo il comma 1 n. 2 che impone la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti nelle altre zone, incluso il caso concreto in zona B. Ha respinto il terzo motivo qualificando la rampa e la passerella come costruzioni e escludendo che il parapetto potesse essere assimilato a muro di cinta o beneficiare dell'esenzione dell'art. 878 c.c.; ha inoltre escluso che operasse il criterio della prevenzione. Ha disatteso il quarto motivo ritenendo inammissibile il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. per doppia conforme e, comunque, irrilevante la preesistenza delle opere, perché l'azione ripristinatoria e risarcitoria va proposta contro il proprietario attuale dei manufatti. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché nuovo e comunque non colpente la ratio della declaratoria di inammissibilità resa dalla Corte d'appello sulla censura relativa alle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul CTU, ma la Corte rileva che la censura era generica e non individuava specifici errori dell'ausiliario.
art. 194 c.p.c.
Invocato per contestare i limiti dell'attività del consulente tecnico, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 198 c.p.c.
Richiamato unitamente alle norme sulla consulenza tecnica; la Corte non ravvisa alcuna violazione concreta.
art. 62 c.p.c.
Citato nel primo motivo in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.
art. 90 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sulla liquidazione e gestione della consulenza, senza incidenza sull'esito.
art. 91 disp. att. c.p.c.
Citato nel primo motivo, ma non ritenuto violato.
art. 92 disp. att. c.p.c.
Citato nel primo motivo, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere un'errata valutazione probatoria, ma la Corte afferma che il giudice può aderire alle conclusioni del CTU se le critiche non scalfiscono l'elaborato.
art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444
La norma di interpretazione autentica del 2019 riguarda solo i commi 2 e 3 e le zone C; resta fermo il comma 1 n. 2, che impone in tutte le altre zone la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti, norma inderogabile e direttamente applicabile tra privati.
art. 5, comma 1, lett. b-bis, D.L. n. 32 del 2019
È individuato come la vera fonte dell'interpretazione autentica dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, con effetti sui rapporti in corso nei limiti delle situazioni non esaurite.
D.L. n. 76 del 2020
La Corte precisa che non contiene l'interpretazione autentica dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, ma interviene sull'art. 2-bis del D.P.R. 380/2001.
art. 2-bis D.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato solo per evidenziare che il D.L. 76/2020 ha inciso sulla deroga alle distanze per demolizione e ricostruzione, senza modificare la norma interpretativa del 2019.
art. 873 c.c.
Invocato per negare l'applicazione delle distanze legali, ma il motivo è respinto perché i manufatti sono qualificati come costruzioni soggette alla distanza minima legale.
art. 874 c.c.
Richiamato insieme all'art. 873 c.c. nel motivo sul regime delle distanze, senza accoglimento.
art. 878 c.c.
L'esenzione per il muro di cinta non opera, perché il parapetto non è un muro di cinta né un muro isolato inferiore a tre metri, essendo strutturalmente connesso alle altre opere.
art. 2043 c.c.
La Corte esclude che la responsabilità sia esclusa dalla preesistenza delle opere, affermando che le azioni ripristinatorie e risarcitorie per violazione delle distanze si rivolgono contro il proprietario attuale dei manufatti.
art. 348-ter c.p.c.
Rende inammissibile il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato per articolare i motivi di ricorso; il n. 5 è dichiarato inammissibile per doppia conforme e il n. 3 non è fondato.
art. 342 c.p.c.
La Corte rileva che il ricorso non ha colpito la ratio dell'inammissibilità dell'appello sulle spese, fondata sulla genericità della censura ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
D.L. n. 1/2012
Richiamato nel quinto motivo in tema di parametri per la liquidazione delle spese, ma la censura è nuova e quindi inammissibile.
D.M. n. 140/2012
Invocato per contestare la liquidazione delle spese di primo grado, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non dedotta in appello e comunque nuova in cassazione.
D.M. n. 55/2014
Richiamato nella decisione solo per distinguere il regime temporale dei parametri forensi rispetto alla sentenza di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità le censure contro la consulenza tecnica d'ufficio devono essere specifiche: occorre indicare quali accertamenti sarebbero eccedenti il mandato e perché gli elaborati tecnici non sarebbero idonei a sorreggere la decisione; il giudice può aderire alle conclusioni del CTU quando le critiche non ne scalfiscono, in concreto, completezza e correttezza.
- L'interpretazione autentica dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 riguarda soltanto i commi 2 e 3 e non incide sul comma 1 n. 2, che resta applicabile in tutte le zone diverse dalla A imponendo la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti.
- Le norme sulle distanze legali in materia edilizia hanno natura inderogabile, sono integrative della disciplina codicistica e operano direttamente nei rapporti tra privati; per la loro applicazione è decisiva la concreta qualificazione del manufatto come costruzione, anche se parte dell'opera sia interrata o realizzata su piano di campagna artificiosamente rialzato.
- Le azioni ripristinatorie e risarcitorie per violazione delle distanze legali si dirigono contro il proprietario attuale del manufatto al momento dell'esercizio dell'azione, essendo irrilevante, di regola, la circostanza che l'opera sia stata edificata dal precedente proprietario.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle devolute in appello; inoltre, il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
- La pretesa esenzione del muro di cinta ex art. 878 c.c. non opera quando il manufatto, per caratteristiche strutturali e funzionali, non presenti i requisiti del muro di cinta o del muro isolato previsto dalla norma.
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