Cassazione Civile, Ordinanza n. 24374/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
A seguito di accertamenti ispettivi della BCE presso una banca, l'autorità di vigilanza nazionale ha irrogato a una ex sindaca una sanzione amministrativa pecuniaria per carenze nei controlli e nelle verifiche richieste dalla normativa bancaria e dalle disposizioni secondarie sulla vigilanza prudenziale e sul governo societario. La destinataria ha proposto opposizione ex art. 145 T.U.B. chiedendo l'annullamento della delibera o la riduzione al minimo edittale; la Corte d'appello ha rigettato l'opposizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione della disciplina sopravvenuta più favorevole e omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 72/2015, sostenendo che dovesse applicarsi la lex mitior e che il divieto di retroattività fosse irragionevole; 2) falsa applicazione dell'art. 8 l. 689/1981, lamentando il mancato riconoscimento del principio di specialità/ne bis in idem rispetto a precedenti sanzioni Consob per fatti asseritamente coincidenti; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore della Banca d'Italia, sostenendo che l'amministrazione si fosse difesa tramite propri funzionari e non avesse quindi sostenuto spese di difesa rimborsabili. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi e ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato tardiva la notificazione del controricorso dell'autorità resistente, con conseguente inammissibilità anche della memoria illustrativa; poi ha esaminato i motivi del ricorso: ha ritenuto infondata la censura sulla lex mitior, escludendo la natura sostanzialmente penale delle sanzioni T.U.B. irrogate ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle banche e affermando la legittimità della scelta legislativa di far decorrere il nuovo regime solo dalle violazioni successive; ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo sul principio di specialità/ne bis in idem, perché la ricorrente non aveva specificato il fatto sanzionato da Consob né dimostrato l'identità dei fatti; ha infine ritenuto infondato il motivo sulle spese, poiché i difensori dell'autorità risultavano avvocati e, quando la parte pubblica è assistita da un difensore tecnico, il rimborso ex art. 91 c.p.c. comprende anche compensi e diritti di difesa. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 145 T.U.B.
individua il rimedio di opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogata dall'autorità di vigilanza bancaria.
art. 53, comma 1, lett. b) e d), d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
richiamato come base degli obblighi di controllo e vigilanza contestati alla ricorrente.
art. 67, comma 1, lett. b) e d), d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
richiamato come ulteriore base normativa delle carenze contestate in materia bancaria.
art. 144 T.U.B.
la Corte richiama la disciplina sanzionatoria bancaria nella formulazione vigente ratione temporis per escluderne la natura sostanzialmente penale.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015
prevede l'applicazione dello ius superveniens solo alle violazioni commesse dopo il 1 giugno 2016; la Corte ne conferma la legittimità e la non retroattività.
art. 1 d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72
invocato dalla ricorrente come disciplina più favorevole; la Corte ne esclude l'applicazione retroattiva al caso concreto.
art. 7 CEDU
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della lex mitior; la Corte esclude che la sanzione bancaria abbia natura penale in senso convenzionale.
art. 49, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dalla ricorrente in tema di legalità e lex mitior; non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 52, par. 5, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto della lex mitior; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva.
art. 8, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689
invocato per il principio di specialità; la Corte ne dichiara inammissibile la censura per genericità, rilevando l'assenza di specifica dimostrazione dell'identità dei fatti.
art. 91 c.p.c.
la condanna alle spese della parte soccombente comprende anche compensi e diritti di difesa quando la parte vittoriosa sia assistita da un difensore tecnico.
artt. 82 e 87 c.p.c.
richiamati per qualificare la difesa tecnica dell'autorità resistente e giustificare la liquidazione delle spese anche in suo favore.
art. 370, comma 1, c.p.c.
la tardività del controricorso comporta l'inammissibilità anche della memoria illustrativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per i primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio processuale invocata per il terzo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte osserva che l'asserita omessa motivazione sulla questione di costituzionalità sarebbe semmai riconducibile a tale parametro, non al n. 3.
art. 23 Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale, per relationem, per affermare che è sufficiente la previsione primaria degli elementi fondamentali della fattispecie sanzionatoria.
art. 3, comma 1, lett. a), legge 7 ottobre 2014, n. 154
la Corte esclude che la legge delega contenesse un vincolo sui tempi di attuazione tale da integrare eccesso di delega.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'importo dovuto a titolo di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità di vigilanza bancaria ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo non sono automaticamente assimilabili a sanzioni penali o sostanzialmente penali; ne consegue che il principio della lex mitior non opera in via generale e può prevalere il criterio del tempus regit actum.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma, quando è strumentale alla decisione della domanda, non costituisce di per sé un motivo autonomo di ricorso per cassazione sotto il profilo dell'omessa pronuncia; la sua deduzione va veicolata nei modi e nei gradi processuali appropriati.
- Il principio di specialità o il ne bis in idem in materia sanzionatoria richiede la puntuale dimostrazione dell'identità del fatto contestato nei diversi procedimenti; una censura generica, che non specifichi i fatti sanzionati e il rapporto tra le diverse contestazioni, è inammissibile.
- Quando la parte pubblica è difesa in giudizio da un avvocato, anche se dipendente dell'amministrazione, il rimborso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. comprende i compensi professionali del difensore tecnico, non essendo necessario che l'ente abbia sostenuto esborsi "esterni" per la difesa.
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