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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5844/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti del collegio del Tribunale di Barcellona P.G. per presunta incompatibilità. Hanno censurato in particolare la valutazione sulla tempestività (sostenendo che il termine per proporre la ricusazione doveva decorrere dal deposito della motivazione e non dalla scadenza del termine di 90 giorni) e la ritenuta reiterazione dell'istanza, nonché la mancata valutazione del contenuto delle motivazioni della sentenza di primo grado come elemento nuovo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, essendo la causa di incompatibilità divenuta nota in udienza, il termine per proporre la ricusazione decorresse da una situazione obiettiva di conoscibilità (ossia dalla scadenza del termine assegnato per la motivazione), non dalla successiva acquisizione materiale della copia della motivazione. La Corte ha inoltre ritenuto che la nuova motivazione non contenesse elementi tali da configurare un pregiudizio qualificato per la ricusazione (la motivazione si limitava a valutazioni funzionali al decorso della prescrizione), e che l'istanza risultasse perciò tardiva e meramente reiterativa. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale fondamento dell'incompatibilità contestata ai giudici; la Corte ha ritenuto non sussistere un pregiudizio rilevante ai fini della ricusazione nel caso concreto

  • art. 38, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 38, comma 2, cod. proc. pen.

    La locuzione "divenuta nota" è stata interpretata in senso oggettivo come "conoscibilità" mediante l'ordinaria diligenza quando la causa è emersa in udienza; pertanto il termine di tre giorni decorre da quella situazione obiettiva

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di ricusazione che giustifica l'esame di ammissibilità e merito; la Corte ha ritenuto l'istanza reiterativa e priva di nuovo elemento decisivo

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 283/2000) ma la Corte ha ritenuto che la motivazione depositata non configurasse una valutazione di merito pregiudicante ai fini della ricusazione

  • sentenza Corte Costituzionale n. 283/2000

    Rilevata come principio generale (possibilità di ricusare il giudice che abbia espresso valutazioni di merito in altro procedimento), ma applicata con parsimonia: qui la motivazione aveva natura formale sulla prescrizione e non una valutazione di merito pregiudicante

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del decreto di non doversi procedere per intervenuta prescrizione pronunciato per altri imputati; utile al quadro fattuale ma non determinante per la ricusazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • Quando la causa di ricusazione "diventa nota" in udienza, il termine per proporre la ricusazione è computato con riferimento alla conoscibilità oggettiva mediante ordinaria diligenza (non alla successiva acquisizione materiale del documento); pertanto la parte presente o che ha partecipato all'udienza deve esercitare tempestivamente il rimedio
  • Se la causa di ricusazione trae origine da atti o eventi fuori udienza, prevale un orientamento che richiede la conoscenza personale, effettiva e integrale dell'imputato (o del suo difensore) per far decorrere il termine
  • Un'istanza di ricusazione già dichiarata inammissibile può essere respinta come mera reiterazione a meno che non contenga elementi nuovi e decisivi non disponibili in precedenza
  • La semplice depositazione della motivazione che si limita a valutazioni formali (es. sul decorso della prescrizione) non è automaticamente idonea a integrare un pregiudizio di merito tale da fondare la ricusazione
  • Le parti devono esercitare l'ordinaria diligenza processuale (ad es. chiedere copie, monitorare depositi di motivazioni) per non incorrere in decadenze; la negligenza della parte o del difensore può rendere inammissibile la domanda
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese e l'ammenda ex art. 616 cod. proc. pen. sono possibili: valutare attentamente le prospettazioni prima di proporre impugnazioni

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