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Ordinanza

Ordinanza n. 2820/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento PROT. K10/-OMISSIS- decreto ministeriale di diniego della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 notificato in data 17.11.2025 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto

Giustizia amministrativa202600637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento e ha disposto un incombente istruttorio. Il Ministero dell'Interno dovrà fornire chiarimenti sulla circostanza relativa alla concessione della cittadinanza italiana al coniuge entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. Le spese non risultano disciplinate nell'ordinanza.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della concessione della cittadinanza italiana. L'amministrazione ha motivato il provvedimento sulla presenza nel nucleo familiare della richiedente di soggetti gravati da pregiudizi penali, in particolare il figlio e il coniuge, destinatari di plurimi addebiti. Nel ricorso la parte ha rappresentato che al coniuge sarebbe stata successivamente concessa la cittadinanza italiana; il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti su tale circostanza ai fini della decisione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La domanda di cittadinanza italiana è stata presentata sulla base di tale disposizione; il testo non contiene una specifica interpretazione della norma.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Sono richiamati quali fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice; il testo non specifica ulteriormente la loro applicazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, in un giudizio contro il diniego della cittadinanza italiana fondato su pregiudizi penali riferibili a componenti del nucleo familiare, il ricorrente deduce che al coniuge è stata concessa la cittadinanza italiana, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire dall'amministrazione chiarimenti verificabili su tale circostanza prima di decidere il merito.
  • In presenza di una circostanza potenzialmente rilevante per la valutazione della legittimità del diniego di cittadinanza, il giudice può rinviare la decisione e assegnare all'amministrazione un termine per il deposito dei chiarimenti necessari.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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