Cassazione Penale, Sentenza n. 22651/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza che aveva confermato la condanna per i delitti, uniti per continuazione, di tentata truffa (artt. 56, 640 c.p.) e possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter c.p.) commessi in Bagheria il 12/02/2020. Secondo l'imputato mancava l'idoneità concreta degli atti a determinare l'induzione in errore della vittima (che si era comunque rivolta alle forze dell'ordine) e mancava il requisito dell'"illecita detenzione" della placca, poiché questa gli sarebbe stata regalata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha motivato che i motivi proposti riproducono censure già sollevate e respinte in appello, e che la Corte territoriale ha fornito risposte logiche e congrue. Quanto al tentativo di truffa, la Corte ha confermato l'applicazione del criterio della prognosi postuma (valutazione dell'idoneità degli atti rispetto a quanto si presentava all'autore al momento dell'azione), ritenendo che Migliorisi avesse compiuto atti concreti idonei a realizzare l'ingiusto profitto (contatto telefonico, promessa di lavoro, ottenimento dell'incontro, presentazione come ufficiale dei carabinieri per accreditare la richiesta di denaro). Quanto al reato di cui all'art. 497-ter, la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie dalla mera detenzione del contrassegno riconoscibile come riferibile a un corpo di polizia, anche se "grossolanamente falsificato" o non più in uso, e ha ritenuto irrilevante ai fini penali la circostanza che l'oggetto fosse stato ricevuto in regalo. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 56 e 640
Art. 56 (tentativo) applicato per la configurazione della tentata truffa; art. 640 (truffa) valutato in combinato con il tentativo: l'idoneità degli atti al fine di indurre in errore si valuta con criterio di prognosi postuma rispetto alla situazione prevedibile dall'agente al momento dell'azione.
Codice penale, art. 497-ter
La mera detenzione di un contrassegno riferibile a un corpo di polizia integra il reato, anche se l'oggetto è grossolanamente falsificato o non più in uso; rileva l'idoneità dell'oggetto a simulare la funzione dell'originale e a trarre in inganno i cittadini, non la provenienza lecita o meno dell'oggetto (es. ricevuto in regalo).
Codice penale, art. 49
Il vizio d'impossibilità del fatto è applicabile solo quando l'inidoneità dell'azione sia assoluta (inesistenza 'in rerum natura' dell'oggetto o inefficienza strutturale tale da rendere impossibile il reato); mancano i presupposti quando l'inidoneità è soltanto temporanea o dipendente da cause accidentali.
Codice di procedura penale, art. 616
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad ammende o contributi (qui: versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende).
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1
Richiamato nel procedimento per i limiti alla enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione.
Legge n. 176/2020, art. 23, comma 8
Procedimento trattato nelle forme previste dalla norma (trattazione senza intervento delle parti), come richiamato in motivazione.
Massime di principio
- La valutazione dell'idoneità degli atti nel tentativo di reato si effettua con criterio di prognosi postuma, riferendosi a ciò che si presentava all'agente al momento dell'azione e alle condizoni prevedibili, non a eventi successivi o a informazioni non note all'agente.
- Il vizio di impossibilità materiale (art. 49 c.p.) è eccezionale: rileva solo quando l'azione è strutturalmente incapace di produrre l'evento illecito, non quando l'esito viene impedito per cause esterne o contingenti.
- La mera detenzione di un contrassegno riferibile a un corpo di polizia integra il reato previsto dall'art. 497-ter c.p. se l'oggetto è idoneo a simulare la funzione dell'originale e a trarre in inganno, indipendentemente dal fatto che sia stato ricevuto in regalo o non più in uso.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre censure già sollevate e motivatamente respinte in grado di merito: la ripetizione pedissequa di argomentazioni già decise determina l'inammissibilità del ricorso.
- Per impugnare utilmente una decisione di merito occorre formulare questioni di diritto o vizi di motivazione specifici e puntuali, non una mera rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese processuali e il pagamento di somme alla cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso privo di prospettive serie di successo.
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