Cassazione Penale, Sentenza n. 11834/2022 del 30/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva confermato, con parziale accoglimento dell'appello cautelare, la misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio) disposta dal GIP, revocando invece l'obbligo di presentazione. L'indagata era gravemente indiziata di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.) in relazione a una gara d'appalto comunale, sulla base prevalentemente di registrazioni intercettative. Il ricorso in Cassazione denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché le intercettazioni utilizzate erano state autorizzate in altro procedimento per diverso reato (art. 317 c.p.) e quindi sarebbero inutilizzabili per i fatti di appalto (violazione art. 270 c.p.p.); 2) assenza di prova di un "unico disegno criminoso" e travisamento dei fatti da parte del Tribunale; 3) censure generiche e contrarie ai limiti di ammissibilità (art. 173 disp. att. c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero in parte generiche e in parte non consentite: l'accertamento della unicità del disegno criminoso è valutazione di merito e insindacabile se adeguatamente motivata; il Tribunale aveva motivato la continuità/connessione sulla base di indicatori adeguati (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, sistematicità). Sul punto delle intercettazioni la Corte ha ricordato che la ricorrente non ha specificato con quale elemento concreto la presunta illegittimità della prima autorizzazione avrebbe inciso sulle captazioni utilizzate, né ha dedotto in sede di merito il travisamento relativo alla materia che già figurava nell'ordinanza genetica. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento equitativo di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen.
Norma che sanziona la turbata libertà degli incanti; nel caso è l'ipotesi di reato principale per la procedura di affidamento dei lavori pubblici, ritenuta parte del presunto disegno criminoso.
art. 479 cod. pen.
Norma che punisce la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale; invocata per la presunta attestazione falsa sulla data della determina di aggiudicazione.
art. 317 cod. pen.
Norma relativa alla concussione; menzionata quale reato originario per il quale erano state autorizzate intercettazioni in altro procedimento, da cui sono derivate captazioni poi utilizzate nel procedimento attuale.
art. 270 cod. proc. pen.
Regola l'utilizzabilità delle intercettazioni e la loro eventuale trasmigrazione fra procedimenti; la Corte ha ritenuto che l'utilizzo sia possibile quando emergano elementi colleganti (continuità/connessione) e che la ricorrente non abbia dimostrato il vizio rilevante ai fini dell'uso probatorio.
art. 12 cod. proc. pen.
Fondamento della "connessione qualificata" invocata dal Tribunale: i reati, commessi con la stessa qualità soggettiva pubblica e in contesto temporal-spaziale omogeneo, possono essere valutati come esecutivi di un medesimo disegno criminoso.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro formale sulle impugnazioni e motivazioni; contestato dalla difesa ma la Corte ha rilevato censure generiche non consentite.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato fra le norme proceduralmente invocate dalla difesa; la Corte ha ritenuto le doglianze in parte non ammissibili per genericità o per essere questioni di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla materia impugnabile in Cassazione; la Corte ha sottolineato che alcune censure erano precluse o non specificamente dedotte in grado di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e disposto il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La utilizzabilità in un procedimento di intercettazioni autorizzate per un diverso reato non è automaticamente esclusa: occorre valutare se esistono elementi che collegano i fatti (continuità/connessione). Se tali elementi emergono, le captazioni possono essere utilizzate.
- La qualificazione di un "unico disegno criminoso" e la sussistenza della continuazione sono valutazioni di fatto proprie del giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente carente, illogica o priva di adeguati indici probatori.
- Le doglianze generiche o non specificamente dedotte nel giudizio di merito sono inammissibili in Cassazione: è necessario indicare con precisione quali documenti o elementi dimostrino il vizio e averli proposti o dedotti a livello precedente.
- Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto in Cassazione solo se il ricorrente dimostra di aver già rappresentato al giudice di merito gli elementi da cui il travisamento poteva emergere; altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando la decisione di merito si fonda su un compendio indiziario basato su più elementi (es. intercettazioni, riscontri contestuali), il ricorso che attacca solo la provenienza di una parte del materiale senza dimostrare l'incidenza sul complesso probatorio rischia di essere dichiarato inammissibile.
- In sede cautelare, il sindacato sull'esistenza di gravi indizi e sulla proporzionalità o adattamento delle misure è rigoroso: la revoca parziale o la conferma di misure interdittive può essere motivata su elementi di fatto che la Cassazione non riesamina se adeguatamente argomentati dal giudice a quo.
- Presentare ricorsi con doglianze non specifiche o con nuova valutazione dei fatti non è efficace e può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p., Cassa delle ammende).
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