Cassazione Penale, Sentenza n. 4768/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per avere pilotato un natante il 01/07/2015 trasportante 110 persone. Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 12 D. Lgs. n. 286/1998 (in particolare su configurazione dell'autofavoreggiamento e dell'elemento soggettivo) e mancata motivazione rispetto alla tesi difensiva secondo cui la guida era stata estemporanea, effettuata in assenza di accordo preventivo con gli organizzatori e riconducibile a un caso di autofavoreggiamento mediato o concorso non sussistente.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che si trattasse di una 'doppia conforme' e ha limitato il controllo sulla motivazione ai profili di incompletezza probatoria o manifesto travisamento. I giudici di merito hanno correttamente qualificato il ruolo del Mamadou come conducente del natante, con compiti essenziali e non delegabili, che ha posto in essere un apporto causalmente efficiente all'impresa delittuosa; non è emersa costrizione o minaccia e la circostanza del pagamento non ha escluso il suo ruolo di migrante/"scafista". La Corte ha quindi confermato la responsabilità per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, rigettando le censure e condannando il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3
La Corte ha ritenuto che la condotta di assumere la guida del natante, anche se temporanea e posta in essere da un soggetto trasportato, possa integrare il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina se costituisce un apporto essenziale e causalmente efficiente all'impresa criminale.
D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3-ter, lett. b)
Richiamata in relazione alla circostanza del pagamento del viaggio quale possibile elemento per la configurazione dell'aggravante del fine di profitto; la decisione ha valutato la prova sul punto come non decisiva per escludere la qualifica di soggetto 'scafista/migrante' del ricorrente.
D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3-quinquies
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto un'attenuante ex art. 12 comma 3-quinquies; la Cassazione ha confermato la valutazione complessiva delle circostanze nel quadro della responsabilità penale senza ritenere l'errore di diritto dedotto dal ricorrente.
Codice della Navigazione, artt. 1215 e 1159
I reati connessi previsti dagli artt. 1215 e 1159 sono stati ritenuti assorbiti nella più ampia fattispecie di favoreggiamento; la citazione serve a indicare contestazioni accessorie ma non ha inciso sulla qualificazione principale del fatto.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
La Corte ha applicato i limiti di sindacato in Cassazione nella ipotesi di doppia conforme: il ricorso per vizio di motivazione è ammissibile solo nei limiti di omissione di temi probatori decisivi o di manifesto travisamento; di conseguenza il controllo di legittimità è stato circoscritto.
Codice di procedura penale, art. 616
Disposta la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso, come previsto dalla norma richiamata.
Massime di principio
- La temporanea assunzione della guida di un'imbarcazione da parte di un migrante trasportato può integrare il reato di favoreggiamento se l'azione costituisce un apporto essenziale e causalmente efficiente alla realizzazione dell'impresa di traffico; non è necessario un accordo preventivo se si realizza un'intesa spontanea durante l'azione.
- L'assenza di violenza o minacce e la volontarieta dell'azione sono elementi che orientano verso la responsabilità per concorso nel reato, mentre la presenza di costrizione puo' giustificare valutazioni difformi.
- Il pagamento del viaggio non esclude automaticamente la responsabilità del soggetto che guida; tale circostanza può essere rilevante soprattutto ai fini dell'aggravante per fine di profitto, ma va valutata nel suo contesto probatorio.
- In casi di decisioni conformi in primi due gradi (doppia conforme), il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato: il ricorrente deve indicare temi probatori decisivi omessi o dimostrare manifesto travisamento delle prove per ottenere accoglimento.
- Nelle valutazioni sul concorso di persone nel reato non è sempre necessario un accordo antecedente; è sufficiente un supporto estemporaneo che sia causalmente efficiente rispetto al progetto criminoso.
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