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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4768/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per avere pilotato un natante il 01/07/2015 trasportante 110 persone. Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 12 D. Lgs. n. 286/1998 (in particolare su configurazione dell'autofavoreggiamento e dell'elemento soggettivo) e mancata motivazione rispetto alla tesi difensiva secondo cui la guida era stata estemporanea, effettuata in assenza di accordo preventivo con gli organizzatori e riconducibile a un caso di autofavoreggiamento mediato o concorso non sussistente.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che si trattasse di una 'doppia conforme' e ha limitato il controllo sulla motivazione ai profili di incompletezza probatoria o manifesto travisamento. I giudici di merito hanno correttamente qualificato il ruolo del Mamadou come conducente del natante, con compiti essenziali e non delegabili, che ha posto in essere un apporto causalmente efficiente all'impresa delittuosa; non è emersa costrizione o minaccia e la circostanza del pagamento non ha escluso il suo ruolo di migrante/"scafista". La Corte ha quindi confermato la responsabilità per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, rigettando le censure e condannando il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3

    La Corte ha ritenuto che la condotta di assumere la guida del natante, anche se temporanea e posta in essere da un soggetto trasportato, possa integrare il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina se costituisce un apporto essenziale e causalmente efficiente all'impresa criminale.

  • D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3-ter, lett. b)

    Richiamata in relazione alla circostanza del pagamento del viaggio quale possibile elemento per la configurazione dell'aggravante del fine di profitto; la decisione ha valutato la prova sul punto come non decisiva per escludere la qualifica di soggetto 'scafista/migrante' del ricorrente.

  • D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3-quinquies

    Il giudice di primo grado aveva riconosciuto un'attenuante ex art. 12 comma 3-quinquies; la Cassazione ha confermato la valutazione complessiva delle circostanze nel quadro della responsabilità penale senza ritenere l'errore di diritto dedotto dal ricorrente.

  • Codice della Navigazione, artt. 1215 e 1159

    I reati connessi previsti dagli artt. 1215 e 1159 sono stati ritenuti assorbiti nella più ampia fattispecie di favoreggiamento; la citazione serve a indicare contestazioni accessorie ma non ha inciso sulla qualificazione principale del fatto.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    La Corte ha applicato i limiti di sindacato in Cassazione nella ipotesi di doppia conforme: il ricorso per vizio di motivazione è ammissibile solo nei limiti di omissione di temi probatori decisivi o di manifesto travisamento; di conseguenza il controllo di legittimità è stato circoscritto.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Disposta la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso, come previsto dalla norma richiamata.

Massime di principio

  • La temporanea assunzione della guida di un'imbarcazione da parte di un migrante trasportato può integrare il reato di favoreggiamento se l'azione costituisce un apporto essenziale e causalmente efficiente alla realizzazione dell'impresa di traffico; non è necessario un accordo preventivo se si realizza un'intesa spontanea durante l'azione.
  • L'assenza di violenza o minacce e la volontarieta dell'azione sono elementi che orientano verso la responsabilità per concorso nel reato, mentre la presenza di costrizione puo' giustificare valutazioni difformi.
  • Il pagamento del viaggio non esclude automaticamente la responsabilità del soggetto che guida; tale circostanza può essere rilevante soprattutto ai fini dell'aggravante per fine di profitto, ma va valutata nel suo contesto probatorio.
  • In casi di decisioni conformi in primi due gradi (doppia conforme), il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato: il ricorrente deve indicare temi probatori decisivi omessi o dimostrare manifesto travisamento delle prove per ottenere accoglimento.
  • Nelle valutazioni sul concorso di persone nel reato non è sempre necessario un accordo antecedente; è sufficiente un supporto estemporaneo che sia causalmente efficiente rispetto al progetto criminoso.

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