Cassazione Penale, Sentenza n. 24512/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovigo per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di norme processuali per l'acquisizione nel fascicolo delle sommarie informazioni testimoniali rese da Giuseppe Lopresti e valorizzate a suo carico; 2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, per mancanza di risultanze probatorie che comprovassero condotte truffaldine poste in essere da Magnan. In sede di cassazione è pervenuta anche la remissione di querela da parte della persona offesa (Carlo Moretti), accettata dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha rilevato che, alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il delitto di truffa è procedibile d'ufficio solo in presenza di specifiche aggravanti (art. 640, secondo comma) o di altre circostanze che ne determinino l'effetto speciale, non riscontrabili nel caso di specie. Non essendovi elementi tali da consentire una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, secondo comma, cod. pen., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 640, primo comma, cod. pen.
Norma sostanziale che definisce il reato di truffa; la Corte la cita come titolo del capo di imputazione confermato in sede di merito
art. 640, secondo comma, cod. pen.
Considerata dalla Corte per stabilire i casi in cui il delitto di truffa resta procedibile d'ufficio dopo le modifiche legislative; nel caso non sussistono le aggravanti previste da questa disposizione
art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma di modifica che ha limitato la procedibilità d'ufficio del reato di truffa; la Corte la ritiene dirimente per valutare l'estinzione del reato in presenza di remissione della querela
art. 129, secondo comma, cod. pen.
Richiamato per spiegare che mancavano elementi per pronunciare un proscioglimento di merito; perciò si è proceduto all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Richiesto per giustificare la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, in assenza di diversa pattuizione
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato quale norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; la trattazione scritta è stata disposta ai sensi di questa norma
Massime di principio
- La remissione della querela estingue il reato di rilevanza perseguibile a querela di parte e può comportare l'annullamento della sentenza anche se intervenuta dopo le decisioni di merito, purché valida e accettata.
- Dopo le modifiche normative (d.lgs. n.150/2022), il reato di truffa è procedibile d'ufficio solo se ricorrono specifiche aggravanti (art. 640, secondo comma) o altre circostanze speciali; in assenza di tali condizioni la remissione della querela ha efficacia estintiva.
- La Corte di Cassazione, di fronte all'estinzione del reato per remissione della querela e in mancanza di elementi per un proscioglimento ai sensi dell'art.129, comma 2, annulla la sentenza senza rinvio anziché disporre un proscioglimento di merito.
- È necessario verificare sempre la tempestività e la forma della remissione nonché la ricevuta accettazione dell'imputato: l'efficacia estintiva richiede che la remissione sia valida e, quando richiesto, accettata dall'offeso o dall'imputato secondo le norme applicabili.
- Anche se il reato è estinto, il giudice può comunque pronunciare disposizioni sulle spese processuali conformemente alle regole del processo (es. art. 340 c.p.p.), salvo diverso accordo tra le parti.
- In procedure appellate e in Cassazione conviene controllare le modifiche legislative intervenute sul regime di procedibilità del reato, poiché possono mutare l'effetto della remissione della querela sul prosieguo del procedimento.
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