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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00414/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Bari che l'aveva condannata, ai sensi dell'art. 651 cod. pen., a euro 150 di ammenda per essersi rifiutata di fornire indicazioni sulle proprie qualità personali a pubblico ufficiale, e l'aveva assolta dalla restante imputazione ex art. 495 cod. pen. L'appello (trasformato in ricorso per cassazione) articolava quattro motivi: 1) intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale (commesso il 5/03/2020); 2) nullità per omessa traduzione dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.) e del decreto di citazione a giudizio (art. 143 c.p.p.), con particolare rilievo per la condizione di imputata alloglota e detenuta; 3) doglianza di merito sulla mancata sussistenza del fatto o del dolo, e sulla illegittimità della richiesta di generalità trattandosi di persona non sospetta; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha escluso la prescrizione: si tratta piuttosto di possibile improcedibilità per superamento dei termini (art. 344-bis c.p.p.), non maturata per il giudizio di cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per omissione di traduzione: l'interprete rumeno fu nominato in udienza dibattimentale e la mancata traduzione del decreto di giudizio è una nullità intermedia che si può sanare con la comparizione della parte; inoltre la giurisprudenza consente, in più orientamenti, di escludere l'obbligo di traduzione quando l'atto è notificato al difensore domiciliatario di fiducia, pur riconoscendo orientamenti contrari in casi particolari. Sul terzo e quarto motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per essere censure di merito non sindacabili in sede di legittimità: ha confermato che il reato di cui all'art. 651 cod. pen. è reato istantaneo perfezionatosi con il rifiuto di declinare le generalità, e che la successiva comunicazione delle generalità (anche ore dopo) è irrilevante ai fini dell'integrazione dell'illecito. La Corte ha quindi respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 651 cod. pen.

    Il rifiuto di dichiarare le proprie generalità è reato istantaneo; si perfeziona con il semplice rifiuto e resta integrato anche se le generalità vengono fornite successivamente

  • art. 495 cod. pen.

    La relativa contestazione è stata dichiarata non integrativa di reato dal Tribunale e conseguentemente la Corte non ha ravvisato profili di illegittimità sulla parte di assoluzione

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    L'avviso di conclusione indagini deve essere valutato alla luce dell'obbligo di garantire la comprensione all'imputato allogloto; tuttavia l'omessa traduzione può essere sanata ove la nullità non sia tempestivamente dedotta o la parte sia comparsa e sia stato nominato interprete

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Prevede la nomina dell'interprete e l'obbligo di traduzione di determinati atti; la Corte ha ritenuto che la nomina dell'interprete in udienza ha assicurato la traduzione necessaria degli atti rilevanti

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Distinto dalla prescrizione, disciplina la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento; la Corte ha osservato che tale causa non era maturata per il giudizio di cassazione

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Le sentenze di condanna a pena pecuniaria sono, in linea generale, non appellabili: la Corte d'appello ha pertanto riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmesso gli atti

  • art. 178 lett. c), art. 180, art. 183, art. 184 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la distinzione tra nullità "generali" ed "intermedie" e il principio secondo cui talune nullità (come l'omessa traduzione) restano sanate dalla comparizione della parte o dalla nomina dell'interprete, ove non tempestivamente eccepite

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata rilevata non sussistente dal Tribunale e tale valutazione, essendo di merito, non è sindacabile dalla Corte di cassazione con censure generiche

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Richiama i termini per sollevare eccezioni in udienza; la Corte ha osservato che l'eccezione relativa alla traduzione non risultava tempestivamente sollevata nei verbali iniziali

Massime di principio

  • Il reato di rifiuto di fornire le proprie generalità (art. 651 c.p.) è istantaneo: il successivo declinare delle generalità non cancella l'illecito già consumato
  • L'omessa traduzione di atti processuali a favore di imputati alloglotti può essere sanata dalla comparizione dell'imputato e dalla nomina dell'interprete; l'eccezione va comunque tempestivamente sollevata
  • La notifica di atti al difensore domiciliatario di fiducia può, secondo consolidata giurisprudenza, attenuare l'obbligo di traduzione, ma esistono orientamenti contrari: la questione dipende dalle concrete modalità di comunicazione e dalla effettiva possibilità per il difensore di informare il cliente
  • Le questioni di merito relative all'elemento soggettivo (dolo) e alla valutazione delle circostanze attenuanti sono, di norma, non sindacabili in Cassazione se articolate mediante deduzioni di fatto o censure generiche
  • È opportuno distinguere prescrizione e causa di improcedibilità per durata del procedimento: la decorrenza e l'applicabilità sono valutate concretamente e possono avere effetti diversi nelle fasi successive del processo
  • Per le contravvenzioni sanzionate con pena pecuniaria possono sussistere limiti di impugnabilità in sede d'appello; in tali casi la tutela può comunque essere esperita in Cassazione nei modi consentiti dalla legge
  • Chi assiste un imputato allogloto (difensore o autorità) deve adoperarsi per garantire la comprensione degli atti; tuttavia la mancata comprensione invocherà profili di nullità solo se tempestivamente dedotta e non sanata dalla successiva nomina dell'interprete

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