Sentenza del 07/11/2018 n. 28330 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Lombardia che aveva confermato, salvo le riprese già accettate dalla società, l'annullamento di numerosi recuperi fiscali relativi all'anno d'imposta 2003 ai fini IRPEG, IRAP e IVA. I rilievi riguardavano, tra l'altro, la qualificazione di alcuni omaggi come sconti, differenze inventariali, interessi non contabilizzati su un finanziamento infruttifero alla società controllante, deducibilità e documentazione di costi per servizi, leasing e locazioni, spese di pubblicità, nonché la prova delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, relativo all'insufficiente motivazione sull'antieconomicità del finanziamento infruttifero concesso alla controllante; il quarto motivo limitatamente ai costi per prestazioni occasionali e servizi amministrativi, per i quali la CTR non aveva spiegato quale documentazione ne dimostrasse l'effettività e la deducibilità; il sesto e il settimo motivo, riguardanti i canoni e le spese di locazione condivisi con un'altra società, stabilendo che la CTR avrebbe dovuto determinare, anche equitativamente, la quota effettivamente riferibile alla contribuente anziché annullare integralmente la ripresa; e il nono motivo, relativo alla mancata prova documentale delle esportazioni ai fini IVA. Gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili, anche per difetto di autosufficienza del ricorso. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto alcune censure correttamente formulate, mentre altre erano inammissibili perché prospettavano come vizio motivazionale questioni che avrebbero dovuto essere dedotte come violazione di legge.
Codice di procedura civile, art. 378
Consente il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione; la società resistente ha depositato memoria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Riguarda i poteri di rettifica e accertamento dei redditi. Nel caso concreto è stato richiamato in relazione alla ripresa dei costi di locazione e alla necessità di rideterminare correttamente, anziché annullare integralmente, la quota deducibile.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, oggi art. 108
Disciplina la distinzione e il trattamento fiscale delle spese di pubblicità e di rappresentanza. La Corte ha precisato che la corretta qualificazione giuridica delle spese deve essere contestata mediante un motivo di violazione o falsa applicazione di legge.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. a)
Ai fini dell'esenzione dall'IVA, la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata, esclusivamente dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, in assenza della quale l'operatore che voglia fruire dell'agevolazione non può valersi di documenti alternativi.
L'esportatore che invoca la non imponibilità IVA deve dimostrare l'effettiva uscita dei beni dal territorio doganale mediante documentazione doganale o prova equipollente dotata di certezza e incontrovertibilità. Non spetta all'Amministrazione finanziaria sostituirsi al contribuente nella ricerca della prova.
Codice civile, art. 2697
Pone l'onere della prova a carico di chi intende far valere un diritto. In materia di esportazioni non imponibili, l'onere di provare la destinazione dei beni all'estero grava sul contribuente che invoca il beneficio fiscale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 36
Riguardano l'oggetto e il contenuto della decisione tributaria. Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: il giudice, accertata l'erroneità parziale della ripresa, deve rideterminarla nella misura corretta, anche equitativamente, e non limitarsi ad annullarla integralmente.
Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, artt. 792, 793 e 795
Prevedono gli adempimenti e la documentazione doganale relativi all'esportazione, tra cui l'esemplare 3 del DAU munito del timbro e del visto dell'ufficio doganale di uscita, rilevanti per dimostrare l'effettiva esportazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre rispettare il principio di autosufficienza: se si contestano fatture, verbali o altri documenti, è normalmente necessario trascriverne le parti rilevanti o produrli, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- Un'operazione infragruppo antieconomica, come un finanziamento infruttifero concesso a una società controllante mentre la controllata ricorre a un finanziamento bancario, richiede una spiegazione economica concreta e documentata. Il semplice richiamo a dinamiche temporali diverse o all'appartenenza allo stesso gruppo non è sufficiente.
- Quando l'Amministrazione contesta l'effettività o l'inerenza di costi per servizi, la mera esistenza delle fatture non basta: il contribuente deve poter dimostrare natura, effettiva esecuzione, utilità e congruità delle prestazioni con documentazione specifica.
- Se un costo comune riguarda locali o risorse utilizzati anche da un'altra società, il giudice deve individuare la quota imputabile al contribuente. L'annullamento integrale della ripresa non è corretto quando risulta una fruizione parziale da parte di terzi.
- Per beneficiare della non imponibilità IVA sulle esportazioni, la prova deve risultare da documentazione doganale o da elementi equipollenti aventi carattere certo e incontrovertibile; fatture, ricevute di pagamento o richieste di verifica non sono normalmente sufficienti.
- Nel processo tributario il giudice non deve necessariamente accogliere o respingere integralmente la pretesa fiscale: può rideterminarla sulla base degli elementi accertati, anche in via equitativa quando necessario.
- La qualificazione di una spesa come pubblicitaria o di rappresentanza è una questione giuridica: la contestazione in cassazione deve essere formulata come violazione o falsa applicazione della norma fiscale pertinente, non soltanto come insufficienza della motivazione.
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