Sentenza n. 13138/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’ottemperanza alla sentenza resa inter partes da codesto Tribunale, Sez. II ter, n. 1484 del 24.01.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e comportamento di Roma Capitale nel procedimento riattivato dopo l’annullamento del precedente diniego di concessione per occupazione permanente di suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 1484 del 24 gennaio 2025, passata in giudicato il 25 luglio 2025, con la quale era stato annullato il diniego della domanda di nuova concessione per occupazione permanente di suolo pubblico mediante subentro. La sentenza di annullamento aveva censurato, da un lato, la valutazione comunale sulla decorrenza del vincolo monumentale gravante sulla piazza e, dall’altro, l’applicazione dei criteri dei piani di massima occupabilità a un sito non incluso in tali piani. Dopo il giudicato, Roma Capitale aveva riattivato il procedimento, acquisendo un parere negativo della Polizia Locale per violazione dell’art. 20 del Codice della strada e dell’art. 4-quater, comma 4, lett. i), del regolamento COSAP, nonché adottando un preavviso di rigetto che richiamava anche la sospensione del parere della Soprintendenza in attesa di documentazione ritenuta mancante. La ricorrente ha sostenuto che tale attività integrasse inottemperanza al giudicato e ha chiesto al TAR di ordinare il rilascio della concessione, dichiarare eventualmente nulli gli atti elusivi e nominare un commissario ad acta. Ha inoltre contestato la tardività della memoria di Roma Capitale, depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, pur nella medesima data.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’eccezione relativa alla tardività della memoria comunale, rilevando che il ricorso era comunque infondato e che non vi era stata una concreta lesione del contraddittorio, poiché la ricorrente aveva replicato puntualmente alla memoria. Nel merito, ha affermato che il giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo è normalmente autoesecutivo quanto all’effetto eliminatorio e ripristinatorio, ma non impedisce all’amministrazione di rinnovare l’attività amministrativa, purché non riproduca i vizi accertati dalla sentenza, salvo che il giudicato abbia consumato il potere amministrativo. L’annullamento non impone quindi, di per sé, il rilascio del titolo richiesto e non richiede ulteriori atti di adempimento del giudice dell’ottemperanza. Dopo l’annullamento, l’amministrazione conserva il potere di riattivare il procedimento, verificare nuovamente i presupposti della concessione e adottare una nuova determinazione, potendo anche intervenire sugli atti conseguenti al provvedimento annullato. Poiché il procedimento era ancora in corso e non era ancora possibile stabilire se sussistesse l’obbligo di rilascio della concessione, la domanda di ottemperanza era prematura. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri riflessi.
Norme richiamate
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie nel rito camerale è stato richiamato dalla ricorrente per contestare il deposito oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile; il TAR ha escluso una concreta lesione del contraddittorio poiché il deposito era avvenuto nella medesima giornata e la ricorrente aveva potuto replicare.
art. 20 Codice della strada
Richiamato nel parere negativo della Polizia Locale quale disposizione la cui violazione sarebbe stata determinata dalla carenza di dissuasori o elementi para-pedonali.
art. 4-quater, comma 4, lett. i), regolamento COSAP
Richiamato nel parere negativo della Polizia Locale quale disciplina regolamentare rilevante per la verifica dei presupposti della concessione di occupazione di suolo pubblico.
sentenza TAR Lazio n. 1484 del 24.01.2025
Il giudicato azionato aveva annullato il precedente diniego comunale per l’erronea valutazione della decorrenza del vincolo monumentale e per l’applicazione dei criteri dei piani di massima occupabilità a un sito non incluso in tali piani.
Massime di principio
- Il giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo produce immediatamente l’effetto eliminatorio e ripristinatorio della situazione giuridica preesistente, senza necessità di ulteriori atti di adempimento da parte del giudice dell’ottemperanza.
- L’annullamento giudiziale di un provvedimento amministrativo non impedisce all’amministrazione di rinnovare l’esercizio del potere, purché la nuova attività non riproduca i vizi specificamente accertati nella sentenza, salvo che il giudicato abbia determinato la consumazione del potere amministrativo.
- Quando il giudicato ha annullato un diniego per vizi istruttori o valutativi senza imporre direttamente il rilascio del titolo, l’amministrazione conserva il potere di riattivare il procedimento e di verificare nuovamente la sussistenza dei presupposti sostanziali.
- Il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per ottenere direttamente una nuova pronuncia amministrativa o il rilascio del titolo quando l’amministrazione deve ancora rinnovare il procedimento; l’interessato deve attendere l’esito della riedizione del potere e, in caso di inerzia o nuovo diniego illegittimo, utilizzare gli strumenti processuali appropriati.
- La domanda di ottemperanza è prematura quando il procedimento amministrativo è stato riattivato ma non si è ancora concluso e non è quindi possibile stabilire se, alla luce del giudicato, sussista un obbligo amministrativo di adottare un provvedimento favorevole.
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