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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-282/22

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 aprile 2023. — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej contro P. w W. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 14, 15 e 24 – Punti per la ricarica di veicoli elettrici – Messa a disposizione dell’apparecchiatura destinata alla ricarica di veicoli elettrici, fornitura dell’energia elettrica necessaria nonché fornitura di assistenza tecnica e di servizi informatici – Qualificazione come “cessioni di beni” o come “prestazione di servizi”. — Causa C-282/22

Giurisprudenza europea62022CJ0282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che la ricarica pubblica di veicoli elettrici, quando resa come prestazione unica comprensiva di energia elettrica e servizi accessori, va qualificata ai fini IVA come cessione di beni. L’elemento decisivo è la fornitura di energia elettrica, assimilata a bene materiale dall’articolo 15 della direttiva IVA. I servizi di accesso alle apparecchiature, assistenza tecnica e funzioni digitali non assumono rilievo autonomo, ma restano accessori o necessari alla fruizione dell’energia.

Qualificazione IVA della ricarica pubblica di veicoli elettrici: la prestazione complessa è una cessione di beni o una prestazione di servizi?

La questione giuridica

Se una prestazione unica e complessa resa presso punti di ricarica per veicoli elettrici, comprendente messa a disposizione delle apparecchiature di ricarica, fornitura di energia elettrica con parametri adeguati, assistenza tecnica e servizi informatici (prenotazione, cronologia operazioni e pagamenti/portafoglio digitale), debba essere qualificata, ai fini dell’IVA, come "cessione di beni" ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE oppure come "prestazione di servizi" ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1.

Principio di diritto

Una prestazione unica e complessa relativa alla ricarica pubblica di veicoli elettrici, nella quale l’elemento economicamente predominante è la fornitura di energia elettrica e gli altri elementi (accesso all’apparecchiatura di ricarica, assistenza tecnica e servizi informatici) sono meramente accessori o necessari alla sua fruizione, costituisce una "cessione di beni" ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE; la circostanza che il prezzo sia calcolato anche sul tempo di ricarica o includa un canone di sosta non modifica tale qualificazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2009/162/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2014/94/UE
  • Articolo 4, paragrafo 8, direttiva 2014/94/UE

Qualificazione IVA della ricarica pubblica di veicoli elettrici

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA. La Corte era chiamata a stabilire se la ricarica pubblica di veicoli elettrici, offerta come prestazione unica comprensiva di energia, accesso alle colonnine e servizi digitali, debba essere trattata come cessione di beni o come prestazione di servizi.

Fatti e procedimento principale

La società P. w W. intendeva gestire punti di ricarica aperti al pubblico dotati di caricatori multistandard, sia rapidi in corrente continua sia lenti in corrente alternata. L’offerta comprendeva, in un’unica tariffa:

  • messa a disposizione dei dispositivi di ricarica e integrazione del caricatore con il sistema operativo del veicolo;
  • fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguati;
  • assistenza tecnica;
  • piattaforma, sito Internet o applicazione per prenotare connettori, consultare cronologia e gestire pagamenti/crediti in portafoglio digitale.

L’autorità tributaria polacca aveva ritenuto che l’operazione dovesse essere qualificata come prestazione di servizi, mentre il giudice di primo grado aveva annullato tale impostazione, valorizzando il fatto che gli utenti ricercano soprattutto un accesso rapido ed efficace alla ricarica. Il giudice del rinvio, investito del ricorso in cassazione, ha quindi sottoposto alla Corte la questione pregiudiziale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, che definisce la cessione di beni come trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario;
  • l’articolo 15, paragrafo 1, che assimila l’energia elettrica a un bene materiale;
  • l’articolo 24, paragrafo 1, che qualifica come prestazione di servizi ogni operazione non costituente cessione di beni;
  • l’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/94/UE, invocato dal giudice nazionale ma ritenuto non determinante per la qualificazione IVA.

Ragionamento della Corte: prestazione unica e complessa

La Corte ricorda anzitutto i criteri consolidati per identificare una prestazione unica: occorre valutare tutte le circostanze, evitare scomposizioni artificiali e individuare gli elementi caratteristici e predominanti dal punto di vista dell’utente medio.

Nel caso di specie, la Corte osserva che:

  • l’operazione è effettivamente unica e complessa;
  • la fornitura di energia elettrica costituisce l’elemento caratteristico e predominante;
  • l’accesso alle apparecchiature di ricarica è un servizio minimo necessario alla consegna dell’energia e non può essere valorizzato autonomamente;
  • l’assistenza tecnica è accessoria perché consente di beneficiare al meglio della fornitura di energia;
  • le applicazioni informatiche e le funzionalità di prenotazione, cronologia e pagamento forniscono solo agevolazioni pratiche supplementari.

La Corte precisa inoltre che il riferimento della direttiva 2014/94/UE ai "servizi di ricarica" non incide sulla qualificazione IVA, poiché tale direttiva mira solo a fissare requisiti minimi per l’infrastruttura dei combustibili alternativi e non disciplina il trattamento fiscale dell’operazione.

Prezzo calcolato sul tempo di ricarica o con canone di sosta

La Corte esclude che la qualificazione cambi perché il corrispettivo è determinato anche in base al tempo di sosta o alla durata della ricarica. Un simile metodo di calcolo riflette comunque il prezzo unitario dell’elettricità fornita e l’uso delle apparecchiature messe a disposizione. Analogamente, la differenza di prezzo tra ricarica rapida e lenta non basta a trasformare la rapidità in elemento predominante della prestazione.

Decisione

La Corte risponde che una prestazione come quella descritta costituisce una "cessione di beni" ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, come modificata. La conseguenza pratica è che l’operazione deve essere trattata, ai fini IVA, come fornitura di energia elettrica e non come prestazione di servizi.

Principio affermato

Nel settore della ricarica pubblica dei veicoli elettrici, quando l’operazione è unitaria e l’energia elettrica rappresenta l’elemento predominante, i servizi di accesso, assistenza e gestione digitale seguono il medesimo regime IVA della cessione di beni, perché sono accessori o strumentali alla fornitura dell’elettricità.

Come è indicizzato

Materieivacessioni di beniprestazioni di serviziveicoli elettricifiscalità energetica

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