Sentenza n. 567/2026 - Latina, Sezione 1
per l’accertamento dell’obbligo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di definire il procedimento avviato sull’istanza di autorizzazione unica prot. n. 193840 del 23 ottobre 2024, per la costruzione e l’esercizio di un sistema di accumulo elettrochimico di energia elettrica c.d. stand-alone di capacità pari a 92,52 MW, ai sensi degli artt. 7, d.l. 7 febbraio 2002 n. 7, conv. nella l. 9 aprile 2002 n. 55 e 12, d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sull'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un sistema di accumulo elettrochimico stand-alone da 92,52 MW
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo del Ministero di concludere il procedimento avviato sull'istanza di autorizzazione unica presentata il 23 ottobre 2024 per la costruzione e l'esercizio di un sistema di accumulo elettrochimico di energia elettrica da collocare nel Comune di Cisterna di Latina. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento del 3 aprile 2025, la società ha prodotto il 5 maggio 2025 la documentazione richiesta dalle amministrazioni competenti e sono pervenuti gli atti di assenso necessari. Nonostante ciò, il Ministero non ha adottato il provvedimento autorizzatorio entro il termine previsto dalla legge. È stato quindi dedotto l'illegittimo silenzio-inadempimento e chiesto l'ordine giudiziale di provvedere ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero. Il giudice ha ritenuto applicabile il principio generale dell'art. 2 l. 241/1990, secondo cui ogni procedimento amministrativo avviato deve essere concluso entro un termine definito, non ravvisando ragioni per sottrarre il procedimento di autorizzazione unica relativo all'impianto di accumulo a tale obbligo. Ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, senza imporre il rilascio dell'autorizzazione. Il TAR si è riservato, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario sostitutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
il procedimento amministrativo, allorché avviato, deve essere portato a conclusione in un tempo definito
L'amministrazione ha l'obbligo generale di concludere entro un termine definito ogni procedimento amministrativo avviato, anche quando si tratti di un procedimento autorizzatorio relativo a un sistema di accumulo elettrochimico.
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione avverso il silenzio e l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile all'azione contro il silenzio dell'amministrazione e consente al giudice di ordinare la conclusione del procedimento entro un termine.
art. 7 d.l. 7/2002, conv. nella l. 55/2002
Costituisce, insieme alla normativa speciale richiamata, la base normativa del procedimento di autorizzazione unica per l'intervento energetico oggetto dell'istanza.
art. 12 d.lgs. 387/2003
È richiamato quale fondamento normativo del procedimento autorizzatorio unico relativo all'impianto energetico.
art. 1, comma 2-quater, d.l. 7/2002, conv. nella l. 55/2002
È indicato tra le disposizioni applicabili al procedimento di autorizzazione unica, senza ulteriore interpretazione specifica nel testo.
art. 15, comma 2, d.lgs. 190/2024
È richiamato tra le disposizioni normative rilevanti per il procedimento, senza una specifica interpretazione ulteriore nella motivazione.
Massime di principio
- L'avvio di un procedimento amministrativo determina, in capo all'amministrazione procedente, l'obbligo di adottare una decisione espressa entro un termine definito, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990.
- Il procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un sistema di accumulo elettrochimico stand-alone non è sottratto, in assenza di una specifica ragione normativa, all'obbligo generale di conclusione mediante provvedimento espresso.
- Quando il termine per la conclusione del procedimento è decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso, il giudice amministrativo può accertare l'illegittimità del silenzio e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, senza sostituirsi alla valutazione amministrativa sul contenuto dell'autorizzazione.
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