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Sentenza

Sentenza del 20/05/2022 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Trust - la soggettività IRES non comporta una soggettività assoluta ai fini dell'imposizione diretta Trust - la soggettività passiva ai fini Ires non comporta una soggettività assoluta ai fini dell'imposizione diretta - Sussiste - Il legislatore può disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n. xxx dell'11-11-2019 relativa all'omesso versamento dell'IMU per il 2012 su un immobile sito in M.; la ricorrente sosteneva che il bene appartenesse al patrimonio del TRUST A.q dal 2012 e che lei (prima) e il Sig. D. (poi) fossero trustee, quindi non potessero essere considerati debitori dell'IMU per il 2012.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Sono stati respinti sia i vizi processuali (assunte carenze del contraddittorio) sia le doglianze sostanziali sulla titolarità della posizione tributaria. In particolare il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il trust può essere soggetto passivo IRES in casi specifici (trust opachi), ma tale soggettività ai fini IRES non equivale a una soggettività giuridica generale né comporta automaticamente capacità impositiva per altri tributi come l'IMU. Nel caso concreto, l'atto prodotto era qualificato come atto istitutivo del trust senza atti dispositivi che trasferissero formalmente i beni al trustee; pertanto l'onere dell'imposta/registrazione gravava sul disponente e non risultava la legittimazione passiva del trustee. Appellante condannata alle spese (500 euro fase cautelare, 2.000 euro fase di merito, oltre oneri di legge).

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) art. 73, comma 1

    L'art. 73 include il trust tra i soggetti passivi IRES nei casi specifici indicati (trust senza beneficiari individuati); tale soggettività fiscale è limitata ai fini previsti dalla norma e non equivale a personalità giuridica generale.

  • Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007)

    Ha introdotto la soggettività tributaria del trust ai fini IRES distinguendo trust con beneficiari individuati (trasparenti) e senza beneficiari (opachi), consentendo l'imputazione dei redditi secondo la natura del trust.

  • Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985

    art. 2; resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364

    Definisce il trust come insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale istituito dal disponente; conferma che il trust è un negozio giuridico unilaterale e non necessariamente un soggetto di diritto con personalità giuridica.

  • Art. 14 delle Preleggi

    Impone il divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali; si ricava che la riconoscenza di una limitata soggettività tributaria a fini specifici non può essere estesa per analogia ad altri tributi o effetti civili.

  • Giurisprudenza di riferimento (Cass. civ. e sez. trib.)

    Cass. sent. 21-6-2019 n. 16700; Cass. ord. sez. V n. 7973 del 19-11-2020/22-3-2021; Cass. n. 10105/2014; Cass. n. 2043/2017; Cass. n. 12718/2017; Cass. sez. un. 25767/2015; Cass. n. 16550/2019; Cass. n. 13388/2018; Cass. n. 19376/2017; Cass. n. 9320/2019; Cass. n. 3697/2020; Cass. n. 9648/2020, ecc.

    La giurisprudenza consolidata distingue il riconoscimento di una soggettività fiscale limitata (per IRES) dall'attribuzione di personalità giuridica; chiarisce la differenza tra atto istitutivo e atti dispositivi e individua il trustee come unico legittimato nei rapporti esterni solo quando il vincolo di destinazione si è effettivamente realizzato mediante trasferimento dei beni.

Massime di principio

  • La qualificazione del trust come soggetto passivo IRES è limitata ai soli fini previsti dal TUIR: non comporta di per sé personalità giuridica generale né automatica soggettività ai fini di altri tributi (es. IMU).
  • Per l'imposizione di tributi reali o per l'attribuzione della legittimazione passiva occorre verificare se sia avvenuto l'atto dispositivo che ha trasferito i beni al trustee; l'atto istitutivo da solo può non essere sufficiente a spostare l'onere tributario dal disponente al trustee.
  • La separazione patrimoniale/autonomia del patrimonio è il requisito minimale su cui il legislatore può costruire la soggettività tributaria; la mancanza di personalità civile impedisce estensioni automatiche della soggettività tributaria oltre quanto espressamente previsto dalla legge.
  • In conflitti simili occorre esaminare la documentazione: presenza di beneficiari individuati (trasparenza fiscale) o non individuati (opacità), contenuto degli atti (istitutivi vs dispositivi) e trascrizioni/forme pubblicitarie che dimostrino la segregazione patrimoniale effettiva.
  • Gli effetti fiscali e le responsabilità (es. oneri di registrazione, IMU) vanno attribuiti in base alla concreta titolarità giuridica/formale dei beni e alla natura dell'atto prodotto; la responsabilità del trustee verso terzi sorge quando, in virtù dell'intestazione e dell'esercizio dell'attività, è legittimato nei rapporti esterni.

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