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Sentenza

Sentenza del 20/05/2022 n. 2063 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2003-2007 (complessivi €161.116,61), sostenendo l'insussistenza del presupposto impositivo per mancanza di un'autonoma organizzazione. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo che la società agente Axxxx S.r.l. e l'attività svolta in forma associata nel trio Axxxx Gxxxx e Gxxxx costituissero elementi idonei a qualificare l'attività come esercitata mediante autonoma organizzazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTP che disponeva il rimborso IRAP per il contribuente per gli anni 2003-2007. I giudici hanno ritenuto che non sussistesse un'autonoma organizzazione in capo al sig. Bxxxx: Axxxx S.r.l. è risultata un'impresa autonoma (con propria responsabilità organizzativa e gestionale) e l'artista non era inserito nella struttura organizzativa della società; inoltre non è stata dimostrata l'esistenza di una stabile associazione professionale fra i tre comici. Per tale motivo è stato confermato il diritto al rimborso; le spese di lite sono state compensate in considerazione del contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 2

    presupposto impositivo IRAP: "l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla (... prestazione di servizi)"

    La sentenza applica la definizione dell'IRAP richiedendo l'esistenza di una 'autonoma organizzazione' a carico del soggetto che svolge l'attività; non è sufficiente l'uso di servizi da parte dell'artista se la struttura organizzativa è di terzi e sotto la loro responsabilità.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 3, comma 1, lett. c)

    soggetti passivi IRAP: "le persone fisiche[...] esercenti arti e professioni"

    L'articolo individua la categoria dei soggetti passivi IRAP (persone fisiche esercenti arti e professioni) ma la soggettività passiva si concretizza solo se ricorre il requisito dell'autonoma organizzazione.

  • TUIR - art. 5, comma 3 (richiamato)

    richiamo dall'ufficio circa possibili omissioni di adempimenti in caso di associazione tra professionisti

    Nel contesto, la mancata contestazione da parte dell'Ufficio di adempimenti previsti dall'art. 5 co.3 TUIR (es. tenuta contabile/adempimenti) ha pesato contro l'argomentazione che i tre artisti costituissero una stabile associazione professionale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. n. 961/2015, 1545/2015, 23908/2016, 29863/2017, 16366/2017, 3042/2019)

    principi giurisprudenziali citati nelle motivazioni

    La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il presupposto impositivo IRAP si realizza quando il professionista/artista svolge l'attività mediante strutture organizzative di cui è responsabile; i servizi resi dall'agente, di per sé, non comportano automaticamente l'esistenza di autonoma organizzazione a carico dell'artista.

Massime di principio

  • Per l'imposizione IRAP sul professionista/artista è decisivo chi è 'responsabile' dell'organizzazione: se l'organizzazione e la responsabilità sono di terzi (es. società agente autonoma) l'artista non è automaticamente soggetto passivo IRAP.
  • La prova dell'Amministrazione deve dimostrare che l'artista si avvale di una struttura organizzativa sotto la sua responsabilità (personale dipendente stabile, beni strumentali eccedenti il minimo, impiego non occasionale di lavoro altrui, controllo e direzione dell'organizzazione).
  • La qualità e la funzione dei contratti tra artista e agente sono elementi chiave: clausole che attribuiscono all'agente la gestione, la negoziazione e la responsabilità organizzativa indicano diverso centro di responsabilità; viceversa clausole occasionali o limitate a funzioni negoziali non configurano necessariamente autonoma organizzazione dell'artista.
  • La mera percezione di una quota rilevante dei proventi da parte dell'agente non è di per sé determinante: conta la natura dell'organizzazione e a chi è riconducibile la responsabilità gestionale ed economica.
  • Per configurare un'associazione professionale stabile occorre dimostrare elementi oggettivi di strutturazione comune (posizione giuridica, economica e professionale unitaria, adempimenti fiscali/contabili comuni); la collaborazione abituale non equivale automaticamente a associazione rilevante ai fini IRAP.
  • In fase processuale il giudice valuta il complesso probatorio (visure camerali, contratti, scritture private, ripartizione economica dei proventi): l'omessa produzione di ulteriori contratti può essere neutra se gli atti prodotti sono ritenuti sufficienti a definire il rapporto.
  • Nel dubbio interpretativo o in presenza di contrasto giurisprudenziale le spese possono essere compensate: c'è margine di contenzioso per posizioni borderline tra obbligo contributivo e autonomia dell'artista.

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