Sentenza del 20/05/2022 n. 1698 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cartella esattoriale - Notifica - Pec - Attestazione di conformità all'originale - Non occorre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto regolare la notifica a mezzo PEC e ha respinto l'eccezione del ricorrente. È stato affermato che la cartella esattoriale allegata al messaggio PEC è di per sé documento informatico originale e non esiste altra copia analogica o informatica dell'atto; pertanto non è necessaria un'ulteriore attestazione di conformità all'originale. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e la notifica dichiarata valida.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugna la validità della notifica della cartella esattoriale effettuata telematicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), censurando che il file informatico allegato al messaggio PEC non riporti l'attestazione di conformità all'originale e, quindi, che la notifica sia viziata e invalida.
Norme richiamate
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
Il documento informatico, una volta formato, costituisce atto originale informatico; non è richiesta un'ulteriore attestazione di conformità quando l'atto notificato è lo stesso documento informatico originale.
La PEC è strumento valido per effettuare notificazioni telematiche; una comunicazione inviata all'indirizzo PEC del destinatario è idonea a produrre gli effetti di notifica se effettuata correttamente all'indirizzo risultante dalle banche dati o comunicato dal destinatario.
Le modalità di notifica degli atti di riscossione possono comprendere strumenti telematici riconosciuti dalla legge; la validità della notifica va accertata in base alla corretta formazione e trasmissione dell'atto e alla disponibilità dell'indirizzo PEC.
Massime di principio
- La cartella esattoriale allegata e inviata come documento informatico tramite PEC è considerata documento originale informatico: non occorre una separata 'attestazione di conformità all'originale' quando non esiste altra copia analogica o informatica dell'atto.
- Una notifica via PEC è valida se effettuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dalle fonti previste dalla legge o comunicato dallo stesso; la regolarità formale della trasmissione (es. invio, ricevute PEC) è determinante per la prova della notifica.
- Se l'atto notificato è stato formato e conservato in modalità informatica e non esiste un originale cartaceo, le contestazioni relative alla mancanza di attestazioni di conformità sono infondate.
- In situazioni simili, il contribuente che eccepisce vizi di notifica deve dimostrare ineffettività o inesistenza della ricevuta di PEC o altri profili concreti di nullità (es. indirizzo PEC non valido, invio a terzo diverso dal destinatario), non limitandosi a contestare l'assenza di un'etichetta di conformità.
- Qualora invece l'allegato sia una copia informatica di un originale cartaceo (scan), può rilevare la necessità di attestazioni, firme digitali o procedure di conformazione; in tal caso la mancanza di tali accorgimenti può integrare vizio di forma idoneo a compromettere la validità della notifica.
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