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Sentenza

Sentenza del 20/05/2022 n. 319 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IVA - la detrazione può spettare per le attività di carattere preparatorio, purché, però, finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di rimborso IVA derivante dalla detrazione dell'imposta pagata sull'acquisto di un immobile industriale destinato, secondo lo statuto, all'attività di fabbricazione di mobili in legno. L'Amministrazione sosteneva che la società non esercitava l'attività statutaria ma svolgeva prevalentemente locazione di immobili, risultando non operativa e avendo creato uno schermo societario per ottenere indebitamente il rimborso IVA.

La decisione

La Commissione Tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso dei contribuenti, riconoscendo il diritto al rimborso. La Commissione d'appello ha riformato la decisione e accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate: è stata dichiarata legittima la negazione del rimborso IVA. Il giudice d'appello ha ritenuto che mancassero elementi oggettivi idonei a dimostrare che l'acquisto dell'immobile fosse funzionale a spese preparatorie finalizzate all'effettivo avvio dell'attività di produzione di mobili; al contrario gli elementi istruttori indicavano che la società esercitava attività di locazione, con ricavi esigui rispetto al prezzo d'acquisto e un contratto di locazione già in essere. Gli appellati sono stati condannati alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Cassazione sez. V, ordinanza n. 7440/2021

    Conferma che la detrazione IVA è possibile anche in assenza di operazioni attive se gli acquisti sono attività preparatorie finalizzate all'inizio effettivo dell'attività, purché sussistano elementi oggettivi a comprovare l'intenzione di esercitare l'attività e non vi siano finalità fraudolente o abusive.

  • Cassazione, sentenze richiamate

    21 settembre 2016, n. 18475; 3 ottobre 2018, n. 23994

    Ulteriori conferme del principio secondo cui la detraibilità può riguardare spese di avvio e preparatorie se funzionali all'iniziativa economica programmata.

  • Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    C-110/94, C-37/95, C-400/98, C-263/15, C-672/16, C-153/11, C-219/12, C-734/19

    Principio unionale: chi ha l'intenzione, confermata da elementi oggettivi, di iniziare un'attività economica e sostiene spese di investimento deve essere considerato soggetto passivo e può detrarre l'IVA sulle spese preparatorie; tuttavia l'intenzione deve essere provata da elementi oggettivi e il mancato utilizzo del bene non deve dipendere da scelta fraudolenta del soggetto.

Massime di principio

  • La detrazione IVA su acquisti preliminari è ammessa anche prima dell'effettivo esercizio dell'attività, ma solo se vi sono elementi oggettivi che dimostrino l'intenzione reale e la funzionalità degli acquisti all'avvio dell'attività.
  • Il contribuente deve fornire prove concrete: autorizzazioni, atti societari, investimenti successivi, iniziative per eliminare ostacoli all'uso del bene, congruità temporale tra acquisto e utilizzo, o altre attività coerenti con l'avvio dell'attività tipica.
  • Se l'impresa esercita di fatto un'attività diversa da quella dichiarata (es. locazione d'immobili anziché produzione) e il rimborso deriva principalmente dall'acquisto immobiliare, l'Amministrazione può legittimamente negare il rimborso per assenza di inerenza e per rischio di schermo societario.
  • Il mancato utilizzo del bene non è di per sé ostativo alla detrazione, ma deve risultare indipendente dalla volontà del soggetto e non conseguente a scelte volte ad ottenere indebitamente vantaggi fiscali.
  • In presenza di richieste di rimborso rilevanti derivanti da operazioni iniziali (es. primo rimborso, acquisto immobiliare) l'Amministrazione effettuerà controlli approfonditi sulla operatività reale della società e sulla coerenza tra attività dichiarata e ricavi effettivi.

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