Sentenza del 20/05/2022 n. 487 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Processo tributario - motivi di revocazione - definizione di "errore di fatto" - differenza con i vizi denunziabili con ricorso per Cassazione - inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi di revocazione lamentando: 1) omissione di considerazione di una presunta istanza di "rottamazione"; 2) errata menzione nel verbale dell'udienza 15.12.2020 della discussione della causa; 3) inesistenza del reddito immobiliare imputato e non imponibilità ai fini IRAP. Ha invocato l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Commissione ha dichiarato i ricorsi per revocazione inammissibili. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia individuato un errore di fatto evidente e immediatamente rilevabile dal confronto tra la sentenza e gli atti: la generica menzione della "rottamazione" non era documentata né qualificata (potrebbe trattarsi di un istituto di riscossione non rilevante per la cognizione), l'eventuale errore nel non dichiarare l'estinzione della lite sarebbe un error in iudicando deducibile con ricorso per cassazione (art. 360, co.1, n.3, c.p.c.), e la menzione della discussione non configura per sé un errore di fatto posto che, nel regime emergenziale (art. 27 d.l. 137/2020), le decisioni potevano essere adottate "sulla base degli atti" o con contraddittorio cartolare senza violazione del contraddittorio. Quanto all'asserita mancanza di trasferimento di proprietà, si trattava di questioni di merito non idonee alla revocazione e, in ogni caso, il documento prodotto riguardava un diverso periodo d'imposta. Spese compensate.
Norme richiamate
c.p.c., art. 395, n. 4
La revocazione per errore di fatto richiede un abbaglio dei sensi o una svista percettiva manifesta e immediatamente riscontrabile dal confronto tra sentenza e atti. Le allegazioni generiche non sono sufficienti.
c.p.c., art. 360, comma 1, n. 3
Gli errori in iudicando (valutazioni di merito o errata applicazione del diritto) devono essere impugnati con ricorso per cassazione e non con la revocazione.
c.p.c., art. 360, comma 1, n. 4
Le nullità per violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa vanno denunciate con ricorso per cassazione; la semplice menzione della 'discussione' non costituisce di per sé errore di fatto.
d.l. 28.10.2020, n. 137, art. 27, comma 2
Nel regime emergenziale le controversie potevano essere trattate 'sulla base degli atti' o, se necessario, con trattazione scritta/contraddittorio cartolare. La scelta è rimessa alla discrezionalità del Presidente e richiede l'insistenza della parte per la discussione.
d.lgs. 546/1992, art. 33, comma 1
L'istanza prevista per trasformare la camera di consiglio in udienza pubblica va considerata nella valutazione dell'esercizio del diritto di discussione; la parte deve 'insistere' per ottenere la discussione nel regime emergenziale.
d.l. 23.10.2018, n. 119, art. 6 (convertito)
La cosiddetta 'rottamazione' o definizione agevolata attiene principalmente alla fase di riscossione; se il contribuente invoca tale istituto in una controversia cognitiva, deve specificare quale procedimento e produrre il relativo documento che attesti l'effetto sulla lite.
d.lgs. 546/1992, artt. 64-67
Richiamate a titolo di quadro normativo del processo tributario; le regole procedurali richiedono che gli istituti invocati per ottenere la revocazione siano chiaramente individuati e documentati negli atti.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo alla revocazione è solo quello evidente e immediatamente riscontrabile confrontando sentenza e atti; omissioni generiche o contestazioni di merito non soddisfano il requisito.
- La mera affermazione che il giudice non abbia esaminato una istanza (es. 'rottamazione') non giustifica la revocazione se non è indicato con precisione l'istituto invocato e il documento del fascicolo da cui risulta.
- Le contestazioni di valutazione del merito o di applicazione del diritto (error in iudicando) devono essere dedotte con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3, c.p.c., non con la revocazione.
- Le presunte violazioni del contraddittorio o nullità procedurali vanno denunciate con ricorso per cassazione (art. 360, co.1, n.4, c.p.c.), salvo che non emergano come errori di fatto manifesti dagli atti.
- Nel periodo emergenziale le decisioni "sulla base degli atti" o con contraddittorio cartolare erano legittime; chi ritiene di aver subito un'esclusione dal contraddittorio deve provare l'assenza di ogni forma di partecipazione prevista dalle norme emergenziali o dalle disposizioni presidenziali.
- Quando si presta ricorso per revocazione occorre indicare esattamente il passo della sentenza contrastante, l'atto o documento del fascicolo che dimostra l'errore e spiegare perché si tratta di una svista percettiva e non di una valutazione discrezionale o di diritto.
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