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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39399/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 18/07/2022 della Corte d'Appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile un'istanza, avanzata nell'interesse di Andrea Bruno, volta al riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati giudicati separatamente in sede di cognizione. Il ricorrente deduceva: 1) incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione (sostenendo che la competenza fosse del Tribunale di Brindisi), 2) violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per non essere stata conosciuta una precedente decisione di rigetto (22/06/2019), 3) errata valutazione circa il mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso e quindi della continuazione, invocando la giurisprudenza sui criteri identificativi dell'unicità del disegno criminoso (omogeneità delle condotte, collegamento strutturale dei sodalizi, contiguità temporale ecc.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. Motivi principali: 1) infondata l'eccezione di incompetenza funzionale, perché la competenza in materia esecutiva è funzionale e si individua con il criterio previsto dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., ossia sul giudice che ha pronunciato per ultimo una sentenza irrevocabile; nel caso di specie la sentenza di appello aveva riformato sostanzialmente la decisione di primo grado per alcuni coimputati (declarazione di estinzione del reato per prescrizione), quindi la Corte d'Appello era competente in executivis; 2) infondata la doglianza sul mancato contraddittorio poiché il precedente provvedimento di rigetto del 22/06/2019 era presente negli atti e la difesa non ha indicato elementi nuovi specifici che giustificassero la riapertura della questione; 3) corretta la valutazione di merito che ha escluso la continuazione tra i due fatti contestati: la mera comunanza del tipo di illecito non è sufficiente, occorre una verifica approfondita degli indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione antecedente dei reati), e l'esistenza di un'assoluzione/intervenuta decisione favorevole in mezzo è indice contrario alla continuità. Condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base formale dell'istanza di riconoscimento della continuazione; implica che la richiesta debba essere valutata con i criteri propri del rito di cognizione relativi alla continuazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; l'assoluzione intervenuta per reati ex art. 416-bis tra le due sentenze è stata valorizzata come elemento contrario al riconoscimento della continuità del disegno criminoso.

  • art. 665, comma quarto, cod. proc. pen.

    Criterio operativo per individuare il giudice dell'esecuzione: competenza funzionale e unitaria che fa capo al giudice che ha pronunciato per ultimo una sentenza irrevocabile, anche se la modificazione riguardi solo alcuni coimputati.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come riferimento normativo in relazione alla possibile unificazione delle pene in presenza di un medesimo disegno criminoso; nella decisione la norma è interpretata nella prospettiva che la ricomposizione dei fatti richiede la sussistenza di concreti indici di unità del disegno criminoso.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) - criteri sulla continuazione

    il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali

    Giurisprudenza di legittimità che elenca gli indici necessari per riconoscere la continuazione: non basta la mera affinità tipologica dei reati; occorre la presenza di molteplici indicatori concreti a sostegno dell'unico disegno criminoso.

  • Giurisprudenza sulla competenza funzionale e unitarietà dell'esecuzione (varie pronunce di Sez. 1 e Sez. 3 richiamate)

    Principio consolidato secondo cui la competenza in materia esecutiva è funzionale e assoluta; in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche quando la riforma sostanziale riguardi altri imputati.

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale e unitaria: si individua con il criterio dell'ultima sentenza irrevocabile (art. 665, comma 4), anche se la modifica sostanziale riguarda solo alcuni coimputati.
  • Un'istanza di riconoscimento della continuazione, riproposta dopo un precedente rigetto, richiede che la parte indichi elementi nuovi e specifici rispetto al precedente provvedimento; la mera riproposizione è inammissibile.
  • Per riconoscere la continuazione non è sufficiente la comune tipologia di reato: vanno valutati indicatori concreti e plurimi (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione antecedente delle condotte).
  • Eventuali elementi favorevoli alla difesa (es. assoluzioni intervenute tra i due fatti) possono costituire un indice contrario al riconoscimento di un unico disegno criminoso e quindi alla continuazione.
  • Il contraddittorio e il diritto di difesa richiedono che la parte sia messa nelle condizioni di conoscere i precedenti provvedimenti rilevanti; tuttavia l'assenza di prova che il provvedimento non fosse negli atti non impedisce la dichiarazione di inammissibilità se non vengono indicati elementi nuovi.
  • In sede esecutiva la valutazione sulla continuazione segue gli stessi criteri sostanziali del processo di cognizione; quindi il richiedente ha l'onere di dimostrare i concreti indici di unità del disegno criminoso.

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