Cassazione Civile, Ordinanza n. 29058/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una Camera di Commercio per il pagamento del saldo di diritti e onorari relativi all'assistenza prestata in diversi giudizi di espropriazione forzata immobiliare. La Camera di Commercio aveva proposto opposizione, ottenendone l'accoglimento in primo grado; in appello, però, la sentenza era stata riformata con rigetto dell'opposizione. La Corte d'appello aveva ritenuto valido il contratto di patrocinio, desumendone la stipulazione per iscritto dalla procura generale ad lites conferita dall'ente e dalla successiva sottoscrizione di un atto difensivo da parte del professionista; aveva inoltre escluso nullità per violazione di buona fede o per causa illecita, ritenuto superata l'eccezione di difetto di rappresentanza del segretario generale per effetto di ratifica dell'operato, escluso l'abusivo frazionamento del credito e ritenuto valida la clausola derogatoria dei minimi tariffari. Avverso tale decisione la Camera di Commercio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell'udienza e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte ha anche escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio
art. 391 c.p.c.
in caso di rinuncia al ricorso la Corte dichiara l'estinzione del processo
art. 1343 c.c.
richiamato dalla Corte d'appello per escludere la nullità per causa illecita, per mancanza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'ulteriore contributo unificato, ma la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, salvo diversa disciplina applicabile.
- Quando la rinuncia interviene nel giudizio di legittimità, la Corte non esamina i motivi di ricorso né le questioni di merito già decise nei gradi precedenti.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato presuppone le condizioni normativamente previste, che devono essere espressamente verificate dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28997/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28999/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29001/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29002/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29005/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29006/2022 del 06/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →