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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29058/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una Camera di Commercio per il pagamento del saldo di diritti e onorari relativi all'assistenza prestata in diversi giudizi di espropriazione forzata immobiliare. La Camera di Commercio aveva proposto opposizione, ottenendone l'accoglimento in primo grado; in appello, però, la sentenza era stata riformata con rigetto dell'opposizione. La Corte d'appello aveva ritenuto valido il contratto di patrocinio, desumendone la stipulazione per iscritto dalla procura generale ad lites conferita dall'ente e dalla successiva sottoscrizione di un atto difensivo da parte del professionista; aveva inoltre escluso nullità per violazione di buona fede o per causa illecita, ritenuto superata l'eccezione di difetto di rappresentanza del segretario generale per effetto di ratifica dell'operato, escluso l'abusivo frazionamento del credito e ritenuto valida la clausola derogatoria dei minimi tariffari. Avverso tale decisione la Camera di Commercio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell'udienza e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte ha anche escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio

  • art. 391 c.p.c.

    in caso di rinuncia al ricorso la Corte dichiara l'estinzione del processo

  • art. 1343 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per escludere la nullità per causa illecita, per mancanza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato, ma la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, salvo diversa disciplina applicabile.
  • Quando la rinuncia interviene nel giudizio di legittimità, la Corte non esamina i motivi di ricorso né le questioni di merito già decise nei gradi precedenti.
  • L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato presuppone le condizioni normativamente previste, che devono essere espressamente verificate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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