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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32122/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità penale per numerosi capi di imputazione indicati nel ricorso (capi e, f, g, i, k, q, r, u, w, x, z, bb, cc). La doglianza sosteneva, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa lettura del compendio probatorio. Con un secondo motivo, il ricorrente contestava la dosimetria della pena, in particolare l'aumento per continuazione e la determinazione della pena base, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di censure di merito già sollevate in appello e volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità; ha parimenti reputato il secondo motivo generico e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata sulla pena, motivazione che richiamava l'intensità del dolo, il danno causato e il coinvolgimento di terzi strumentalizzati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ribadito che non è consentito in cassazione sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e specifica, e che la censura sulla pena è inammissibile se non confrontata con la motivazione del giudice di merito, spettando a quest'ultimo la discrezionalità nella graduazione del trattamento sanzionatorio ex artt. 132 e 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per la graduazione della pena e degli aumenti/diminuzioni

  • cod. pen.

    richiamato in relazione alla pena base e alla dosimetria

  • Cassa delle ammende

    destinazione della somma dovuta in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano in una mera richiesta di nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, quando la sentenza di merito abbia già affrontato in modo logico e argomentato le doglianze difensive.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che reiteri in cassazione le stesse contestazioni di merito già formulate in appello, senza individuare specifici vizi di legittimità della motivazione.
  • La censura sulla responsabilità penale è inammissibile se mira a una diversa ricostruzione del fatto e a una autonoma lettura delle prove, poiché tali valutazioni appartengono al giudice di merito.
  • La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti per continuazione o per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica o mancante.
  • Il motivo che contesti la dosimetria della pena deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto di specificità, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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