Cassazione Penale, Ordinanza n. 32122/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità penale per numerosi capi di imputazione indicati nel ricorso (capi e, f, g, i, k, q, r, u, w, x, z, bb, cc). La doglianza sosteneva, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa lettura del compendio probatorio. Con un secondo motivo, il ricorrente contestava la dosimetria della pena, in particolare l'aumento per continuazione e la determinazione della pena base, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di censure di merito già sollevate in appello e volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità; ha parimenti reputato il secondo motivo generico e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata sulla pena, motivazione che richiamava l'intensità del dolo, il danno causato e il coinvolgimento di terzi strumentalizzati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ribadito che non è consentito in cassazione sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e specifica, e che la censura sulla pena è inammissibile se non confrontata con la motivazione del giudice di merito, spettando a quest'ultimo la discrezionalità nella graduazione del trattamento sanzionatorio ex artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
art. 133 c.p.
richiamato come criterio per la graduazione della pena e degli aumenti/diminuzioni
cod. pen.
richiamato in relazione alla pena base e alla dosimetria
Cassa delle ammende
destinazione della somma dovuta in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano in una mera richiesta di nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, quando la sentenza di merito abbia già affrontato in modo logico e argomentato le doglianze difensive.
- È inammissibile il motivo di ricorso che reiteri in cassazione le stesse contestazioni di merito già formulate in appello, senza individuare specifici vizi di legittimità della motivazione.
- La censura sulla responsabilità penale è inammissibile se mira a una diversa ricostruzione del fatto e a una autonoma lettura delle prove, poiché tali valutazioni appartengono al giudice di merito.
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti per continuazione o per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica o mancante.
- Il motivo che contesti la dosimetria della pena deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto di specificità, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32026/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32060/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32061/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32062/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32063/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32064/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →