Cassazione Penale, Sentenza n. 35281/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Crupi aveva ottenuto un sussidio alimentare in sede di sequestro di prevenzione; successivamente il Tribunale aveva disposto la confisca dell'intero patrimonio (provvedimento impugnato in appello) e il giudice delegato aveva revocato il sussidio ritenendo che la confisca determinasse la "caducazione" del beneficio. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt. 125 e 666 c.p.p., nonché degli artt. 27 e 40 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dell'art. 47 legge fall., sostenendo che la confisca non poteva produrre effetti esecutivi (e dunque la perdita del sussidio) prima della sua definitività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la confisca non fosse definitiva perché oggetto di impugnazione e che, secondo l'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, i provvedimenti di confisca diventano esecutivi solo con la definitività delle pronunce. Pertanto la revoca del sussidio non poteva essere automaticamente disposta in conseguenza del provvedimento di confisca non definitivo. Il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di Latina per nuovo esame.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 40, comma 2
Riconosce al soggetto sottoposto alla procedura di prevenzione (e alla sua famiglia) il sussidio alimentare analogo a quello previsto dall'art. 47 legge fallimentare; i benefici sono temporanei e destinati a cessare una volta completata la procedura, ma la cessazione è collegata alla definitività dell'applicazione della misura.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 2
Stabilisce che i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati diventano esecutivi soltanto con la definitività delle relative pronunce; la Corte ha ritenuto decisiva questa norma per escludere che un provvedimento di confisca non definitivo possa automaticamente determinare la perdita del sussidio.
legge fallimentare, art. 47
Richiamata dall'art. 40 del d.lgs. 159/2011 come parametro per il sussidio riconosciuto al soggetto sottoposto a misure di prevenzione; serve a definire natura e limiti del beneficio (temporaneità e condizioni di cessazione).
codice di procedura penale, artt. 125 e 666
Richiamati dal ricorrente per vizio di motivazione e violazioni procedurali; la Corte di Cassazione tuttavia ha deciso il ricorso in base all'interpretazione della normativa sulla definitività della confisca (art. 27 d.lgs. 159/2011) senza riformulare separatamente una censura sui citati artt. 125 e 666 c.p.p.
Massime di principio
- I sussidi e i benefici riconosciuti nell'ambito di procedure di prevenzione sono temporanei e possono cessare, ma la cessazione va collegata alla definitiva applicazione della misura (confisca definitiva).
- Un provvedimento di confisca non produce effetti esecutivi né può automaticamente determinare la perdita dei benefici se non è definitivo (ad es. è ancora impugnato).
- Prima di revocare sussidi o altri benefici concessi in costanza di sequestro preventivo, il giudice deve accertare la definitività del provvedimento di confisca; la mera pronuncia di primo grado non è sufficiente.
- In casi simili il ricorrente dovrebbe tempestivamente impugnare la confisca e far valere l'effetto sospensivo dell'impugnazione o chiedere misure cautelari per mantenere i benefici in costanza di giudizio.
- La valutazione della revoca di benefici richiede un esame concreto e motivato della situazione patrimoniale e della definitività dei provvedimenti, non un automatismo conseguente al provvedimento di confisca di primo grado.
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