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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11107/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la decisione del Tribunale di Rovigo di condanna per i reati ascritti. L'unico motivo dedotto riguarda la violazione di legge per omessa motivazione in tema di criteri di determinazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La censura mira, in sostanza, a contestare il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito. La Corte ha però rilevato che il motivo ripropone questioni già esaminate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza d'appello e che, comunque, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione, non ravvisate nel caso di specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentita in sede di legittimità la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio perché sostanzialmente riproduttiva di censure già vagliate in appello e comunque priva di profili di arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito nell'ambito della sua valutazione discrezionale; la relativa decisione è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'assenza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    La deduzione in sede di legittimità non può limitarsi a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito; il ricorso deve prospettare effettivi vizi deducibili in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il trattamento sanzionatorio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è arbitraria o manifestamente illogica.
  • La doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche non è ammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura degli elementi valutati dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

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