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Circolare

Circolare n. 30 del 22/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti ai fini del completamento dei controlli sulle autocertificazioni presentate dagli enti che hanno chiesto di accedere al 5 per mille per il 2006. Vengono precisati i requisiti e le modalità di verifica per associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, enti ecclesiastici e fondazioni, nonché i motivi procedurali di esclusione e la relativa procedura di diniego. Sono inoltre indicati alcuni casi particolari sanabili e fissata una tempistica per la chiusura delle verifiche e l’adozione dei provvedimenti.

Chiarimenti operativi sul 5 per mille ex art. 1, comma 337, L. 266/2005

Articolo 1, comma 337, L. 266/2005 – Chiarimenti sul 5 per mille

La circolare fornisce istruzioni interpretative e operative per completare i controlli sulle autocertificazioni presentate dagli enti ammessi al 5 per mille, in attuazione del DPCM 20 gennaio 2006. L’obiettivo è uniformare i comportamenti delle Direzioni Regionali nelle verifiche sui requisiti soggettivi e procedurali e disciplinare i casi di esclusione o di regolarizzazione.

Contesto e finalità dei controlli

Dopo le prime indicazioni operative impartite con la nota prot. n. 90560/2006 del 16 giugno 2006, le Direzioni Regionali hanno segnalato numerose questioni ricorrenti emerse nell’esame delle autodichiarazioni inviate dai rappresentanti legali degli enti. La circolare prende posizione su tali criticità, chiarendo quali iscrizioni in registri o albi siano richieste per accedere al beneficio, quali irregolarità siano sanabili e quali, invece, comportino esclusione.

Associazioni di promozione sociale

Per le associazioni di promozione sociale disciplinate dalla L. 383/2000, il beneficio spetta solo se l’ente risulta iscritto nei registri previsti dall’art. 7 della medesima legge. La circolare rileva tre fattispecie problematiche:

  • mancanza, in molte Regioni, del registro previsto dal comma 4 dell’art. 7;
  • iscrizione in albi provinciali dell’associazionismo non espressamente previsti dalla legge statale, ma eventualmente validi se istituiti da una legge regionale di recepimento;
  • presenza di articolazioni locali o circoli affiliati di enti nazionali.

Se l’associazione non risulta iscritta in alcuno dei registri previsti, non può usufruire del 5 per mille, perché il comma 337 dell’art. 1 della L. 266/2005 destina le erogazioni solo ad associazioni iscritte. Per le articolazioni territoriali o i circoli affiliati di associazioni nazionali, la circolare richiama l’iscrizione automatica nel registro nazionale secondo il DM 471/2001.

Cooperative sociali

Per le cooperative sociali la circolare precisa che il controllo deve essere svolto prioritariamente sull’Albo delle Società Cooperative istituito dal DM 23 giugno 2004, che ha sostituito i registri prefettizi e lo schedario generale della cooperazione. L’iscrizione in tale Albo ha natura dichiarativa ma costituisce presupposto necessario anche per fruire di benefici fiscali.

L’iscrizione nei registri regionali istituiti ai sensi dell’art. 9 della L. 381/1991 è invece configurata come iscrizione di secondo grado e solo eventuale rispetto all’Albo nazionale, che è sempre obbligatorio. Ne consegue che:

  • i controlli sulle cooperative sociali devono essere indirizzati anzitutto all’Albo nazionale;
  • se i controlli regionali sui registri locali si sono già conclusi positivamente, non è necessario un ulteriore riscontro presso l’Albo nazionale;
  • le Regioni che prevedono registri regionali richiedono normalmente l’indicazione del numero di iscrizione all’Albo nazionale.

Associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche, pur potendo beneficiare di agevolazioni varie, possono accedere al 5 per mille solo nei limiti in cui abbiano il riconoscimento richiesto dalla disciplina di riferimento. La circolare distingue il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI dall’unico riconoscimento rilevante per il 5 per mille, cioè quello che attribuisce la personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000.

Di conseguenza, l’iscrizione nel registro telematico CONI non è sufficiente da sola a fondare l’accesso al beneficio, perché è finalizzata esclusivamente al riconoscimento presso terzi e ai fini sportivi. La circolare esclude inoltre che un’interpretazione diversa possa estendersi ad altri enti iscritti in albi o registri pubblici, ma privi di personalità giuridica.

Organizzazioni di volontariato cancellate dai registri

Per le organizzazioni di volontariato la circolare affronta il caso della cancellazione dai registri dopo l’invio della domanda e dell’autocertificazione. Se il provvedimento di cancellazione è precedente al 30 giugno, l’ente deve essere escluso definitivamente, perché non avrebbe potuto validamente attestare la permanenza dei requisiti. In tali casi, va anche verificata l’eventuale sussistenza dei presupposti per la segnalazione all’autorità giudiziaria per dichiarazione mendace.

Anche quando la cancellazione interviene dopo il 30 giugno 2006, il soggetto deve essere escluso dagli elenchi, poiché il 5 per mille è destinato al sostegno di specifiche attività sociali che l’ente cancellato non può più perseguire. Questo criterio viene esteso a tutti i soggetti per i quali l’iscrizione in albi o registri costituisce requisito di accesso al beneficio.

Parrocchie ed enti ecclesiastici

La circolare richiama la disciplina della L. 222/1985 per gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, con particolare riguardo alle parrocchie. Tali enti possono ottenere il riconoscimento civile mediante decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, e devono poi iscriversi nel registro delle persone giuridiche secondo il DPR 361/2000.

Ai fini del 5 per mille, gli enti ecclesiastici possono configurarsi come ONLUS di diritto solo parzialmente, e cioè limitatamente alle attività svolte in settori di solidarietà sociale espressamente indicati dall’art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 460/1997. La circolare richiama i precedenti di prassi e specifica che i controlli devono accertare:

  • il riconoscimento quale persona giuridica;
  • la separata tenuta delle scritture contabili per le attività agevolate, ai sensi dell’art. 20-bis del DPR 600/1973;
  • il rispetto dei requisiti statutari e dei vincoli sostanziali del D.Lgs. 460/1997, oltre agli obblighi di comunicazione previsti.

Fondazioni

Le fondazioni sono descritte come enti privati privi di finalità di lucro, disciplinati dal codice civile e dal DPR 361/2000, che possono perseguire finalità sociali, religiose, educative e di interesse collettivo. La circolare distingue fondazioni operative, che realizzano direttamente le attività istituzionali, e fondazioni di erogazione, che perseguono lo scopo mediante contributi a terzi.

Sono ammesse al 5 per mille solo le fondazioni che operano nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 460/1997. I controlli devono verificare:

  • la regolarità dell’iscrizione nei registri previsti per il riconoscimento;
  • la previsione statutaria di attività nei settori ammessi;
  • l’effettivo svolgimento concreto di attività in uno di tali settori.

Motivi procedurali di esclusione

La circolare elenca alcune irregolarità procedurali che determinano l’esclusione dall’elenco dei beneficiari. In particolare, l’ente deve essere escluso se:

  • l’autocertificazione è stata inviata oltre il 30 giugno 2006;
  • la dichiarazione non è sottoscritta;
  • manca il documento di identità allegato;
  • la dichiarazione non è conforme alla modulistica del DPCM 20 gennaio 2006 o è generica, carente o priva degli elementi previsti dal DPR 445/2000, compresi i dati anagrafici completi del rappresentante e l’espressa attestazione dei requisiti di cui all’art. 1, comma 337, L. 266/2005.

Casi particolari e regolarizzazioni

La circolare affronta alcune ipotesi che richiedono un approfondimento prima dell’eventuale esclusione.

In caso di documento di identità scaduto allegato all’autocertificazione, la situazione può essere sanata in istruttoria, poiché per le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 l’allegazione del documento serve a identificare il dichiarante e non richiede necessariamente un documento in corso di validità. Viene richiamata anche la possibilità di regolarizzazione delle irregolarità o omissioni non costituenti falsità ai sensi dell’art. 71, comma 3, del medesimo DPR.

Se i dati riportati nella dichiarazione non coincidono con quelli presenti in Anagrafe Tributaria, occorre un esame puntuale della posizione e l’eventuale acquisizione di documentazione integrativa, per stabilire se si tratti di errore sanabile o di motivo ostativo reale.

L’errata indicazione della tipologia giuridica nella domanda di iscrizione non comporta automaticamente l’esclusione quando l’ente appartiene comunque a una delle categorie ammesse. In tal caso l’errore è considerato scusabile e l’inserimento nell’elenco va confermato nella categoria effettiva.

Procedura di esclusione e tutela giurisdizionale

Poiché la disciplina del 5 per mille non prevede una procedura speciale di diniego, la circolare applica l’art. 10-bis della L. 241/1990. Prima del provvedimento di esclusione deve essere comunicato all’ente il motivo ostativo, concedendo 10 giorni per presentare osservazioni e documenti. Il provvedimento finale deve dare conto anche delle ragioni del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.

Sia la comunicazione dei motivi ostativi sia il provvedimento definitivo devono essere notificati al legale rappresentante mediante raccomandata A/R. La circolare precisa inoltre che il provvedimento è impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, non davanti alle Commissioni tributarie, perché la posizione del richiedente è qualificata come diritto soggettivo e l’attività dell’Amministrazione è vincolata, non discrezionale. Nel provvedimento deve essere indicata l’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/1990.

Calendarizzazione degli adempimenti

Per chiudere rapidamente i controlli relativi all’esercizio 2006 e coordinare tali attività con quelle del 2007, la circolare stabilisce una tempistica vincolante per le Direzioni Regionali:

  • entro il 31 maggio deve essere chiusa la procedura di censimento delle autocertificazioni;
  • entro il 16 luglio devono essere completati i controlli sulle autocertificazioni ed eventualmente adottati i provvedimenti di cancellazione;
  • entro lo stesso termine devono essere conclusi anche i controlli sulle associazioni e fondazioni riconosciute, svolti in parte dalle Direzioni Regionali e in parte dai Comandi della Guardia di Finanza.

La programmazione è finalizzata a evitare ritardi nell’erogazione delle somme, a consentire il confronto tra gli elenchi definitivi 2006 e quelli relativi al 2007 e a prevenire sovrapposizioni o duplicazioni di attività.

Punti principali

Finalità della circolare e contesto dei controlli

La circolare interviene nel quadro dell’attuazione del 5 per mille previsto dall’art. 1, commi 337-340, della L. 266/2005 e del DPCM 20 gennaio 2006. Dopo le prime istruzioni operative del 16 giugno 2006, le Direzioni Regionali hanno segnalato questioni interpretative e operative emerse nei controlli sulle autocertificazioni: l’Agenzia fornisce quindi criteri uniformi per completare le verifiche e gestire le ipotesi di esclusione.

Associazioni di promozione sociale

Per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’art. 7 della L. 383/2000, la circolare chiarisce che l’assenza di iscrizione in alcun registro preclude il beneficio, poiché il 5 per mille è riservato a enti iscritti. Se la legge regionale ha istituito albi provinciali dell’associazionismo, tali iscrizioni possono essere considerate valide se previste espressamente dalla normativa regionale di recepimento. Le articolazioni locali o i circoli affiliati di associazioni nazionali, pur non iscritti nei registri regionali, possono risultare automaticamente iscritti nel registro nazionale secondo le regole del DM 471/2001.

Cooperative sociali

Per le cooperative sociali la verifica prioritaria deve riguardare l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito dal DM 23 giugno 2004, che ha sostituito i precedenti registri prefettizi e ha natura dichiarativa, oltre a costituire presupposto per benefici anche fiscali. L’iscrizione nei registri regionali della cooperazione sociale ha carattere eventuale e di secondo grado rispetto all’Albo nazionale. La circolare invita quindi le Direzioni Regionali a controllare in via prioritaria l’Albo nazionale; se i controlli regionali sui registri istituiti ai sensi dell’art. 9 L. 381/1991 sono già stati conclusi positivamente, non è necessario un ulteriore riscontro nazionale.

Associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche sono ammesse al 5 per mille solo se, oltre a rispettare le condizioni previste dalle leggi di settore, risultano riconosciute ai fini sportivi dal CONI. La semplice iscrizione nel registro telematico CONI non equivale al riconoscimento della personalità giuridica richiesto dalla disciplina del 5 per mille per associazioni e fondazioni riconosciute. Pertanto, in mancanza di tale riconoscimento civilistico disciplinato dal DPR 361/2000, l’iscrizione nel solo registro CONI non basta a legittimare l’accesso al beneficio.

Organizzazioni di volontariato cancellate dai registri

Se l’organizzazione di volontariato è cancellata dal registro prima del 30 giugno, deve essere esclusa definitivamente perché non può validamente attestare la permanenza dei requisiti. Se la cancellazione interviene dopo il 30 giugno 2006, il soggetto va comunque escluso, poiché non può più perseguire le finalità sociali cui è destinato il 5 per mille. La stessa regola vale per tutti i soggetti tenuti all’iscrizione in albi o registri quando intervenga un provvedimento di cancellazione.

Enti ecclesiastici e parrocchie

Per gli enti ecclesiastici delle confessioni con accordi o intese con lo Stato, la circolare richiama la L. 222/1985: per ottenere il riconoscimento civile devono essere riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica e iscritti nel registro delle persone giuridiche. Ai fini del 5 per mille, tali enti possono essere considerati ONLUS di diritto solo parzialmente, limitatamente alle attività svolte nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 460/1997. I controlli devono verificare sia il riconoscimento come persone giuridiche sia il rispetto dei requisiti sostanziali e contabili previsti per tali attività.

Fondazioni

Sono ammesse al 5 per mille solo le fondazioni che operano nei settori elencati dall’art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 460/1997. Nei controlli occorre accertare: regolarità dell’iscrizione nei registri previsti per il riconoscimento, previsione statutaria di attività nei settori ammessi e concreta operatività in uno di tali settori. La circolare descrive le fondazioni come enti privati senza scopo di lucro che possono agire direttamente o indirettamente mediante erogazioni a terzi.

Motivi procedurali di esclusione

Devono essere esclusi dagli elenchi i soggetti che hanno presentato l’autocertificazione oltre il 30 giugno 2006, non l’hanno sottoscritta, non hanno allegato il documento di identità oppure hanno presentato una dichiarazione sostanzialmente non conforme alla modulistica del DPCM 20 gennaio 2006 o priva degli elementi essenziali previsti dal DPR 445/2000. La circolare chiarisce che il controllo si estende anche alle irregolarità formali e sostanziali della dichiarazione.

Casi particolari e sanatorie

Il documento di identità allegato può essere scaduto se l’irregolarità è sanabile in istruttoria, poiché per l’autocertificazione l’allegazione serve solo a identificare il dichiarante. Se vi è discordanza tra i dati dichiarati e quelli dell’Anagrafe Tributaria, occorre un approfondimento caso per caso e, se del caso, acquisire documentazione integrativa prima dell’esclusione. L’errata indicazione della tipologia giuridica nella domanda può essere considerata errore scusabile se l’ente appartiene comunque a una delle categorie ammesse; in tal caso l’iscrizione va confermata nella categoria effettiva.

Procedura di esclusione e tutela giurisdizionale

Poiché la disciplina del 5 per mille non contiene una procedura speciale di diniego, si applica l’art. 10-bis della L. 241/1990: prima dell’esclusione va comunicato all’ente il motivo ostativo, concedendo 10 giorni per osservazioni e documenti. Il provvedimento finale deve motivare anche il rigetto delle eventuali controdeduzioni e va notificato a mezzo raccomandata A/R al legale rappresentante, indicando l’autorità giudiziaria competente. La circolare afferma che la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella tributaria, perché l’attività amministrativa è vincolata e la posizione dell’ente è di diritto soggettivo.

Calendarizzazione degli adempimenti

Per chiudere tempestivamente i controlli relativi al 2006 e coordinare le attività con quelle del 2007, la circolare fissa alcune scadenze: entro il 31 maggio deve chiudersi la procedura di censimento delle autocertificazioni; entro il 16 luglio devono essere completati i controlli ed eventualmente adottati i provvedimenti di cancellazione. Entro lo stesso termine devono essere conclusi anche i controlli sulle associazioni e fondazioni riconosciute, svolti in parte dalle Direzioni Regionali e in parte dai Comandi della Guardia di Finanza.

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