Cassazione Penale, Sentenza n. 47374/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina (07/08/2024) che aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze per reati commessi nel 2018 e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente censura la motivazione in violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente motivato la quantificazione della pena: si è limitato a indicare numericamente l'aumento ex art. 81, comma secondo, c.p. (sette mesi) senza esporre le ragioni per la determinazione della misura per ciascun reato-satellite né valutare le condizioni personali e le circostanze ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena in sede di applicazione della continuazione, è tenuto a motivare non solo la pena-base ma anche l'entità degli aumenti per i reati-satellite (art. 81, comma 2 c.p.), in modo da consentire il controllo del percorso logico-giuridico. L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena complessiva e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Messina quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, perché colmi le carenze motivazionali tenendo conto dei principi esposti.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma invocata quale vizio di motivazione nel ricorso per cassazione; la Corte rileva che la motivazione della determinazione della pena deve essere congrua e verificabile; la mancata indicazione delle ragioni della quantificazione integra motivo di cassazione.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Disciplina della continuazione: la Corte richiede che, in sede esecutiva, il giudice motivi non solo l'individuazione del reato più grave ma anche la misura degli aumenti per ciascun reato-satellite.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena in sede esecutiva; incide sulle modalità di ricalcolo della pena da parte del giudice dell'esecuzione.
art. 132 cod. pen.
Parametro del potere discrezionale nella determinazione della pena (pena-base); la Corte ricorda che il giudice deve esercitare tale potere motivando le scelte in base ai criteri indicati.
art. 133 cod. pen.
Criteri di applicazione delle circostanze e delle condizioni personali nella determinazione della pena; la Corte sottolinea l'obbligo di considerare tali elementi nella motivazione degli aumenti per i reati-satellite.
art. 99 cod. pen.
Norma indicata nel capo di imputazione originario (rea contestata) senza quote specifiche nel testo; rilevante soltanto quale fatto processuale.
art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989
Norma sostanziale contestata nei procedimenti di merito; citata per descrivere i reati in continuazione.
sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013
Richiamata per il principio che il nuovo giudizio in sede di rinvio deve essere affidato a diverso giudice in persona fisica.
giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 1, Bruzzaniti; Sez. 1, Trisciuoglio; Sez. U., Pizzone)
Precedenti che affermano il principio della necessità di motivare sia la pena-base sia gli aumenti per i reati-satellite in sede di continuazione esecutiva; la Corte li recepisce e li applica al caso di specie.
Massime di principio
- In caso di riconoscimento della continuazione, il giudice che ridetermina la pena in sede esecutiva deve motivare non solo la scelta della pena-base ma anche l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite ex art. 81, comma 2 c.p.
- La mera indicazione numerica dell'aumento complessivo senza spiegare le ragioni della quantificazione per ogni reato è insufficiente e determina la nullità/soprattutto l'annullamento della decisione sulla pena.
- Nella determinazione della pena occorre considerare e motivare l'applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. (circostanze, condizioni personali, adeguatezza della pena), esplicitando come influiscono sugli aumenti per i reati unificati in continuazione.
- Se la motivazione è carente, la Corte di cassazione annulla la determinazione della pena e rinvia il procedimento al giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica, conformemente al principio costituzionale citato.
- La Procura generale può chiedere annullamento limitatamente alla determinazione della pena quando rilevi difetti motivazionali nella quantificazione degli aumenti per continuazione.
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