Sentenza n. 5704/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 1075/2022, che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato, che aveva accertato il mancato pagamento della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 per gli anni di servizio prestati come docente di scuola primaria. Il titolo aveva condannato il Ministero al pagamento di € 4.564,90, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo e spese di lite. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza; ha inoltre chiesto la penalità di mora per l’ulteriore ritardo nell’adempimento. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni; il Ministero, sul quale gravava l’onere della prova, non ha dimostrato di aver adempiuto. Ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni, corrispondendo le somme dovute e i relativi accessori secondo il titolo. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, da attivare entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Ha accolto la domanda di penalità di mora, ritenendola applicabile anche all’obbligo di pagamento di una somma di denaro e non manifestamente iniqua: essa è pari agli interessi legali sulla sorte capitale per ogni giorno di ritardo, si aggiunge agli interessi previsti dal titolo e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino al soddisfacimento del credito o, se anteriore, all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo conformativo gravante sull’amministrazione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
la sentenza azionata è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c.;
Il passaggio in giudicato del titolo azionato è comprovato dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria secondo la disposizione richiamata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
la sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’Amministrazione ed è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, prima della notifica del ricorso introduttivo;
Per la procedibilità dell’ottemperanza al titolo di pagamento nei confronti dell’amministrazione deve essere decorso il termine di 120 giorni previsto dalla norma, dopo la notificazione del titolo esecutivo.
art. 64, comma 1, c.p.a.
l’Amministrazione non ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo, come era suo onere ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a.;
Spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento degli obblighi risultanti dal titolo giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L’istituto, come noto, è applicabile anche quando l’esecuzione del giudicato consiste nel pagamento di una somma di denaro (Cons. Stato, Ad. plen., 25 giugno 2014, n. 15).
La penalità di mora può essere applicata anche per l’inottemperanza a un giudicato che impone il pagamento di una somma di denaro.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
Con la predetta sentenza, il Tribunale ha condannato il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.564,9, oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
La disposizione contrattuale è indicata come fonte della Retribuzione Professionale Docenti riconosciuta nel titolo giudiziale, la cui esecuzione è limitata alla statuizione di condanna in favore della ricorrente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza può essere proposta per attuare una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ottenere che l’amministrazione adempia agli obblighi stabiliti per il caso deciso.
- L’ottemperanza a un titolo di pagamento nei confronti di un’amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche quando il giudicato impone il pagamento di una somma di denaro; nel caso deciso è stata quantificata negli interessi legali sulla sorte capitale per ogni giorno di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo.
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