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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15648/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma, da parte del Tribunale di Salerno, dell'ordinanza che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le censure svolte dal ricorrente (tramite difensore) erano articolate in tre motivi: 1) vizio di motivazione per mancato esame critico delle deduzioni difensive e mera adesione del Tribunale alle valutazioni del Gip; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta inesistenza o inattendibilità delle evidenze contabili sull'ammontare delle rimanenze di magazzino e sulla loro distrazione (richiamando artt. 322, 326, 329 d.lgs. 14/2019); 3) violazione dell'art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p., con l'affermazione che non sussisteva un pericolo concreto di recidiva o di reiterazione del reato giustificante la misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riguardo al terzo motivo. Ha confermato la fondatezza degli indizi circa le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta documentale e operazioni dolose (rigettando i primi due motivi), valorizzando elementi contabili e risultanze della liquidazione giudiziale, nonché dichiarazioni testimoniali. Tuttavia ha ritenuto insufficiente e non adeguatamente individualizzata la motivazione del Tribunale in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione del reato: il Tribunale aveva motivato il rischio principalmente con la condotta e la proseguente attività imprenditoriale dei figli dell'indagato, senza spiegare in che modo ciò concretamente comportasse un rischio prognostico riferibile allo stesso ricorrente. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte che concerne le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Salerno - sezione riesame, in diversa composizione, per un nuovo giudizio; ha rigettato il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Stabilisce che le esigenze cautelari relative alle indagini devono essere fondate su un pericolo concreto e sul collegamento eziologico con fatti specifici e individualizzati; la Corte ha ritenuto che tale requisito non era adeguatamente motivato rispetto al rischio di reiterazione attribuito al ricorrente

  • art. 292 c.p.p.

    Indica il modello strutturale della motivazione per le decisioni giudiziarie; la Corte ricorda che la motivazione del tribunale del riesame deve conformarsi a tale modello, con riferimento anche all'art. 546 c.p.p.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato come modello di motivazione cui attenersi nella valutazione degli elementi indizianti per le pronunce cautelari

  • d.lgs. 14/2019

    artt. 322, comma 1, lett. a), 326, comma 1 e 2 lett. a), 329, comma 2 lett. b)

    Norme richiamate nella censura difensiva in tema di documentazione contabile e sue conseguenze; la Corte ha ritenuto che, anche se la contabilità fosse ritenuta inattendibile, gli elementi desumibili potevano essere valutati congiuntamente ad altri riscontri e posti a fondamento degli indizi

  • d.lgs. 74/2000

    Norme penali tributarie richiamate per collegare evidenze di redditi non dichiarati e condotte evasive alle ipotesi di bancarotta contestate; la Corte ha valorizzato gli elementi che rilevano ai fini delle imputazioni fiscali e della ricostruzione del dissesto

Massime di principio

  • Per disporre o confermare misure cautelari personali occorre una motivazione logica e individualizzata: il pericolo di reiterazione deve essere concreto e collegato a fatti specifici riferibili direttamente all'indagato
  • L'inattendibilità parziale della contabilità non esclude automaticamente la possibilità di usare dati contabili come elemento indiziario se tali dati trovano riscontri in altre fonti (liquidazione giudiziale, dichiarazioni, ordini di merce, passivo accertato)
  • La valutazione sulla sussistenza di gravi indizi si effettua nel rispetto del modello motivazionale previsto dagli artt. 292 e 546 c.p.p.: il tribunale del riesame deve esporre le ragioni che giustificano la qualificazione ed il peso degli indizi
  • Non è sufficiente basare la prognosi di pericolo di reiterazione principalmente sulla condotta di terzi (es. figli o soci): deve essere spiegato come tali elementi incidano concretamente sul rischio riconducibile all'indagato
  • La Cassazione esercita un controllo sulla congruenza e logicità della motivazione relativa alle esigenze cautelari; carenze in tale motivazione possono comportare l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame
  • In casi di indagini societarie/concorsuali complesse, la ricostruzione complessiva (acquisti, vendite, giacenze, passivo) può costituire un quadro indiziario se collegata coerentemente alla dinamica della distrazione o dell'occultamento patrimoniale

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