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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35245/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'istanza di definizione agevolata, della documentazione attestante il pagamento e dell'adesione dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di estinzione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione della disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 fondato su indagini bancarie, con rilievo di operazioni di prelievo e versamento ritenute prive di adeguata giustificazione. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riconoscendo giustificati alcuni addebiti ma non il versamento di euro 35.000. La CTR, su appello principale della contribuente e incidentale dell'Ufficio, aveva accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nelle more la parte contribuente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo la documentazione del pagamento dovuto. L'Ufficio ha poi chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto dell'avvenuto pagamento.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    comma 10; comma 13, ultimo periodo

    La domanda di definizione agevolata, accompagnata dal pagamento di quanto dovuto, determina l'estinzione della lite; per il giudizio estinto le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata quale base della definizione agevolata.

  • art. 46, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla parte istante in relazione alla compensazione delle spese; la Corte, tuttavia, applica la disciplina speciale dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, quando regolarmente attivata e accompagnata dal pagamento di quanto dovuto, comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio estinto per adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali, la disciplina speciale può prevedere che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
  • L'adesione dell'ente impositore all'istanza di estinzione, unitamente alla prova documentale del pagamento, è sufficiente per definire il giudizio senza esame del merito del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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