Ordinanza n. 10947/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del 27/02/2023, notificato il 01/03/2023, con il quale il Ministero dell'Interno ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 27 febbraio 2023, notificato il 1° marzo 2023, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso è stato notificato e depositato il 31 luglio 2023. Il Collegio ha rilevato d’ufficio seri dubbi sulla ricevibilità del gravame, poiché la notificazione sarebbe avvenuta oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto per l’azione di annullamento. In ragione dell’assenza del difensore del ricorrente alla camera di consiglio, non è stato possibile sottoporre previamente la questione al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso. Ha assegnato alle parti 20 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare memorie sulla sola questione della possibile tardività del ricorso rispetto al termine di 60 giorni. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio istruttoria del 15 luglio 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
termine decadenziale di 60 gg
Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo deve essere proposto entro il termine decadenziale di 60 giorni; il TAR ha rilevato che il ricorso potrebbe essere stato notificato oltre tale termine.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti, salvo che ciò non sia stato possibile nella camera di consiglio; in tal caso il giudice assegna un termine per il deposito di memorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve assicurarne il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; se la questione emerge in camera di consiglio e non è possibile avvertire la parte, il giudice deve assegnare un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
- Il ricorso per annullamento deve essere proposto entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.; la verifica della tempestività deve essere compiuta con riferimento alla data di notificazione del ricorso e alla decorrenza del termine d’impugnazione.
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