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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03692/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la responsabilità per furto, aveva solo rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione dopo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p. I motivi erano cinque: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione perché la persona offesa non avrebbe voluto proporre querela; 2) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ritenuta dal ricorrente illogica; 3) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva; 4) omesso riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.; 5) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva logicamente valorizzato la volontà della persona offesa di perseguire il responsabile, espressa nella denuncia del 20 giugno 2014. Il secondo motivo è stato dichiarato generico per indeterminatezza, poiché non indicava gli elementi specifici posti a base della censura e non si confrontava con la motivazione della sentenza. I motivi dal terzo al quinto sono stati considerati manifestamente infondati perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla recidiva e sulle attenuanti richieste, con riferimento agli elementi ritenuti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 4 c.p.

    Richiamato come aggravante del furto esclusa dalla Corte d'appello prima della rideterminazione della pena.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli elementi di fatto e le ragioni poste a fondamento della censura; in difetto il motivo è generico e non scrutinabile nel merito.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamato quale circostanza attenuante comune non riconosciuta dal giudice di merito e invocata dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a riproporre censure generiche.
  • La deduzione di un vizio di motivazione richiede l'indicazione puntuale degli elementi di fatto e delle ragioni logiche che si assumono trascurati o erroneamente valutati dal giudice di merito.
  • La censura sulla volontà di proporre querela è infondata se la sentenza di merito ha logicamente desunto dall'atto di denuncia l'espressa volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato.
  • Le doglianze su recidiva e attenuanti devono misurarsi con l'apparato argomentativo della decisione impugnata; se quest'ultima ha motivato congruamente sui punti decisivi, il motivo è manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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