Cassazione Penale, Sentenza n. 43777/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per gravi indizi relativi agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9/10/1990, n. 309. Tre motivi: 1) vizio per retrodatazione della seconda misura cautelare rispetto alla prima (art. 297 c.p.p.), sostenendo che gli elementi per contestare il reato associativo erano già noti all'epoca del primo arresto e quindi non si sarebbe dovuto frazionare il provvedimento; 2) vizio in ordine all'attualità delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), contestando che il Tribunale avrebbe valorizzato solo la gravità del fatto senza considerare l'assenza di concreta possibilità di reiterazione, visto che dopo il primo arresto non si registrarono nuove attività illecite; 3) mancata valutazione dell'idoneità di una misura meno afflittiva (arresti domiciliari), atteso che il ricorrente avrebbe dato prova di astenersi dal delinquere durante la precedente misura meno afflittiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) la retrodatazione non è applicabile perché la conoscenza completa e valutabile degli elementi per il reato associativo è intervenuta solo dopo il deposito dell'informativa del 27/4/2023; (2) il Tribunale del riesame ha correttamente valutato l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base dello stabile inserimento del ricorrente in ambienti criminali, della continuità dell'attività di spaccio e del coordinamento fra più soggetti; il periodo senza attività delittuosa dopo il primo arresto è spiegabile con le limitazioni imposte; (3) la misura meno afflittiva è stata ritenuta idonea solo se emergessero elementi concreti in tal senso, ma non sussistono elementi tali da escludere l'insufficienza degli arresti domiciliari, anche alla luce della capacità criminale dimostrata. Condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73 e 74)
Gli artt. 73 e 74 regolano le fattispecie di detenzione e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che sussistessero gravi indizi in relazione a tali fattispecie a fondamento della misura cautelare
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Riguarda la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare: la Corte interpreta la nozione di "desumibilità" non come mera conoscibilità storica di fatti, ma come conoscenza derivante da un compendio documentale o dichiarativo che consenta un meditato apprezzamento prognostico
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Individua il pericolo di reiterazione come causa che giustifica la custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che la sussistenza di un inserimento stabile in ambienti criminali e l'organizzazione dell'attività di spaccio comprovino l'attualità del pericolo
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce presunzioni e criteri nella valutazione dell'idoneità delle misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi idonei a ritenere gli arresti domiciliari sufficienti rispetto alla capacità criminale dimostrata
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; disposta la trasmissione degli atti per gli adempimenti previsti
Giurisprudenza citata (Sez.3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351)
Sez.3, n. 48034 del 25/10/2019
Fa riferimento a precedente orientamento secondo cui la retrodatazione è esclusa quando l'informativa finale, contenente gli elementi sostanziali per la contestazione, è stata depositata successivamente alla prima ordinanza cautelare; conferma il principio che la retrodatazione richiede un compendio valutabile e non la mera conoscibilità di eventi
Massime di principio
- Per la retrodatazione della custodia cautelare non basta la mera conoscibilità storica di eventi: occorre un compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero un meditato apprezzamento prognostico della gravità e concludenza degli indizi
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione si basa su elementi concreti come l'inserimento stabile in ambienti criminali, la continuità e l'organizzazione dell'attività illecita; la temporanea assenza di attività dopo un arresto può essere spiegata dalle restrizioni imposte e non esclude automaticamente il periculum
- La scelta di una misura cautelare meno afflittiva richiede elementi idonei e specifici che ne dimostrino l'effettiva capacità di garantire le esigenze cautelari; la mera astensione temporanea dall'attività illecita non è sufficiente se sussiste una capacità criminale dimostrata
- Le valutazioni di merito del tribunale del riesame circa esigenze cautelari e idoneità delle misure sono rilevanti e difficilmente sindacabili in sede di legittimità se non affette da manifesta illogicità o contraddittorietà
- In fase difensiva conviene documentare elementi concreti di "resipiscenza" e disconnessione dagli ambienti criminali (es. lavoro stabile, rapporti familiari, misure di controllo volontarie) e contestare con prova che il pubblico ministero avesse già a quel momento un compendio valutabile degli indizi
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