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Sentenza

Sentenza n. 104/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 241/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 185/2025 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, pubblicata in data 11 aprile 2025 notificata il 16 aprile 2025e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato l'obbligo di pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dal giudice del lavoro e posto a base dell'obbligo di pagamento dell'Amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione della condanna pecuniaria.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, integra inottemperanza e giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione integrale del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
  • L'Amministrazione soccombente può essere condannata alle spese del giudizio di ottemperanza quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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