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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24259/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il cittadino turco impugnava, con ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011, l'ordinanza del Giudice di Pace di Milano che aveva respinto il suo ricorso contro il decreto prefettizio di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 T.U. immigrazione. Nel ricorso per cassazione deduceva, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 17 della Direttiva 2003/86/CE e dell'art. 8 CEDU, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo. Sosteneva che né il Prefetto né il Giudice di Pace avevano considerato i suoi consolidati legami familiari e sociali in Italia: lunga presenza sul territorio dagli anni Novanta, precedenti permessi di soggiorno per lavoro, acquisto di un immobile in cui conviveva con la moglie, precedente convivenza con due figli, presenza di tre nipoti e collaborazione nelle imprese familiari nel settore della ristorazione. Secondo il ricorrente, tali elementi imponevano una valutazione concreta e comparativa prima di disporre l'espulsione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'espulsione non può essere considerata automatica per la sola ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 13, comma 2, lett. a) e b), perché l'art. 13, comma 2-bis, impone di tener conto della natura ed effettività dei vincoli familiari e della durata del soggiorno nel territorio nazionale. Ha inoltre chiarito che tale valutazione si applica, secondo la giurisprudenza costante, anche allo straniero che abbia legami familiari in Italia pur non avendo formalmente chiesto il ricongiungimento familiare. Poiché l'ordinanza impugnata si limitava a richiamare in modo generico una ponderazione della Questura senza alcuna specificazione delle infrazioni né dei legami familiari allegati, la Corte ha cassato l'ordinanza con rinvio al Giudice di Pace di Milano in diversa composizione, affinché riesamini l'opposizione al decreto di espulsione e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 150/2011

    norma processuale che regola l'opposizione al decreto di espulsione davanti al giudice di pace

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    base normativa del decreto di espulsione; non opera in modo automatico quando ricorrono i presupposti astratti, dovendo essere valutata la situazione concreta nei casi previsti dal comma 2-bis

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998

    "natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale"

    impone un giudizio concreto di bilanciamento dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami con il Paese d'origine prima di adottare l'espulsione

  • art. 17 Direttiva 2003/86/CE

    richiamata come fonte sovranazionale che impone la considerazione della vita familiare nel procedimento espulsivo

  • art. 8 CEDU

    garantisce il rispetto della vita familiare e richiede una valutazione non automatica dell'incidenza dell'espulsione sui legami familiari

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dedotto come omesso esame di fatto decisivo

  • d.lgs. n. 286/1998

    T.U. immigrazione richiamato per la disciplina dell'espulsione

Massime di principio

  • In materia di espulsione dello straniero, la valutazione amministrativa e giurisdizionale non può arrestarsi al solo accertamento dei presupposti formali dell'espulsione, ma deve includere un apprezzamento in concreto dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami con il Paese d'origine.
  • L'art. 13, comma 2-bis, T.U. immigrazione si applica non solo allo straniero che abbia formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma anche a chi, pur in assenza di tale formale posizione, dimostri legami familiari effettivi in Italia.
  • Un provvedimento di espulsione è illegittimo quando il giudice si limita a formule generiche sulla ponderazione degli interessi senza dare conto, in modo specifico, degli elementi familiari e sociali allegati dall'interessato.
  • La presenza di una vita familiare effettiva in Italia impone un bilanciamento con le ragioni dell'allontanamento, in coerenza con l'art. 8 CEDU e con la disciplina interna di attuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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