Cassazione Penale, Sentenza n. 417/2024 del 05/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione relativa al trattamento sanzionatorio per presunta errata individuazione della pena base ai fini del calcolo dell'aumento per continuazione. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale aveva indicato come pena base gli anni otto di reclusione della sentenza del 19/04/2018 (che in realtà riguardava due reati già posti in continuazione), mentre la pena base corretta doveva essere quella di anni sette e mesi sei applicata con la sentenza del 27/04/2021, che concerneva un unico reato; pertanto il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto quantificare l'aumento per continuazione partendo dalla pena del singolo reato e non da una pena già risultante da una precedente continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per la violazione dell'art.187 disp. att. cod. proc. pen.: ha confermato il riconoscimento della continuazione, ma ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa composizione, per un nuovo giudizio sul punto. In sostanza la Corte di cassazione ha stabilito che la pena base doveva essere identificata nella pena di anni sette e mesi sei (sentenza 27/04/2021) e che il calcolo dell'aumento per continuazione andava rifatto conformemente a quanto previsto dall'art.187 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento della domanda di riconoscimento della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione; la Corte ha confermato il riconoscimento della continuazione ai sensi di questa disposizione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che la pena base per il calcolo dell'aumento per continuazione deve corrispondere alla pena relativa alla fattispecie di reato più grave intesa come singola fattispecie, e non a una pena già frutto di una precedente sommatoria/continuazione; errore del giudice dell'esecuzione nell'individuare come pena base una pena derivante da due reati già in continuazione.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione al concorso di reati e alla determinazione della pena complessiva; la sentenza impone di valutare correttamente la struttura della pluralità di reati e delle eventuali continuazioni nel calcolo sanzionatorio.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata quale parametro per l'impugnazione (motivazione sulla violazione di norme materiali o processuali), usata dal ricorrente per censurare l'errata applicazione delle disposizioni sull'individuazione della pena base.
Corte cost., sent. n. 183 del 2013
Richiamata in relazione all'obbligo di rinvio ad una diversa composizione della Corte territoriale per il nuovo giudizio, per garantire imparzialità e corretto esame della questione sanzionatoria.
Massime di principio
- In caso di riconoscimento della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione, la pena base per il calcolo dell'aumento deve essere quella relativa alla singola fattispecie di reato più grave (art.187 disp. att.), non una pena già risultante da una precedente sommatoria di reati posti in continuazione.
- Se una delle sentenze richiamate riguarda più reati già tra loro posti in continuazione, quella pena non può essere automaticamente considerata come pena base ai fini del cumulo: occorre identificare la singola fattispecie più grave e partire da quella per i calcoli.
- È possibile che la Cassazione confermi il riconoscimento della continuazione ma annulli la parte sanzionatoria dell'ordinanza, rinviando per un nuovo calcolo della pena; quindi ricorso mirato sulla corretta applicazione delle norme sull'individuazione della pena base può ottenere solo il riesame della quantificazione della pena.
- Quando si impugna un provvedimento del giudice dell'esecuzione su questioni sanzionatorie, è appropriato censurare la violazione delle norme processuali e sostanziali specifiche (es. art.187 disp. att., art.81 c.p.) e richiedere il rinvio per nuova determinazione della pena se il calcolo risulta viziato.
- Il rinvio per nuovo giudizio deve essere ad altra composizione della Corte di appello per evitare questioni di legittimità costituzionale relative all'imparzialità o alla ripetizione del controllo.
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