Sentenza del 17/02/2020 n. 862 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Sentenze di CTP - Impugnativa -Appello e Revocazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Questione processuale sulle impugnazioni delle sentenze tributarie: si distingue la possibilità di impugnare le sentenze delle C.T.P. mediante appello (termine breve o lungo) e mediante revocazione straordinaria dopo il passaggio in giudicato, con esclusione della revocazione ordinaria ex art. 64 d.lgs. 546/1992 perché i motivi di revoca ordinaria rientrano nei motivi di appello trattandosi questo di una impugnazione a critica libera. Diversamente, per le sentenze delle C.T.R. sono esperibili sia la revocazione ordinaria che quella straordinaria e queste hanno carattere pregiudiziale rispetto al ricorso per cassazione; sia il ricorso per cassazione sia la revocazione sono mezzi a critica vincolata e quindi utilizzabili solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, con rapporto di complementarità/competizione (non interferenza) tra i motivi.
La decisione
Il principio affermato è che: (1) contro le sentenze delle C.T.P. l'impugnazione ordinaria è l'appello (breve o lungo) e la revocazione ordinaria ex art. 64 d.lgs. 546/1992 è esclusa perché i relativi motivi rientrano nell'appello; è invece ammessa la revocazione straordinaria dopo il passaggio in giudicato. (2) contro le sentenze delle C.T.R. sono invece ammissibili sia la revocazione ordinaria sia la straordinaria e tali rimedi hanno carattere pregiudiziale rispetto al ricorso per cassazione: revoca e cassazione sono strumenti a critica vincolata soggetti a ipotesi tassative e i loro motivi vanno valutati con rapporto di non interferenza e non di continenza come nell'appello.
Norme richiamate
art. 64, d.lgs. n. 546/1992
La norma sulla revocazione ordinaria è interpretata come non applicabile alle sentenze delle C.T.P. quando l'appello è esperibile, perché i motivi di revoca ordinaria rientrano nei motivi di appello (che è a critica libera).
art. 395 c.p.c.
Norma di riferimento per la revocazione (in materia civile) richiamata per l'analogia delle regole sulla revocazione straordinaria/ordinaria e per i limiti della 'critica vincolata' applicabile anche ai rimedi impugnatori in materia tributaria.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è della C.T.P., l'impugnazione di regola va proposta con appello (termine breve o lungo): l'appello consente una 'critica libera' sui fatti e sul diritto; la revocazione ordinaria ex art. 64 è in pratica esclusa perché i suoi motivi sono assorbiti dall'appello.
- La revocazione straordinaria resta comunque esperibile dopo il passaggio in giudicato delle sentenze C.T.P., ma solo nei casi tassativamente previsti (es. documenti nuovi, falsità, ecc.).
- Se la sentenza è della C.T.R., verificare prima l'eventuale esperibilità della revocazione (ordinaria o straordinaria), perché tali rimedi hanno effetto pregiudiziale rispetto al ricorso per cassazione: la revoca può escludere o modificare la questione che altrimenti sarebbe oggetto di cassazione.
- Ricorso per cassazione e revoca sono strumenti 'a critica vincolata' e devono essere utilizzati solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non tentare di restituire al ricorso per cassazione questioni di fatto o prove che vanno trattate con l'appello o con la revoca se previste.
- Strategia pratica: usare l'appello per contestare fatti e diritto in modo ampio; considerare la revocazione solo quando sussistono i presupposti legali stringenti (nuove prove, falsità, ecc.); per sentenze C.T.R. valutare la revoca prima del ricorso per cassazione per rispettare la pregiudizialità delle questioni di fatto.
- In ogni caso, pianificare i rimedi in base alla natura della sentenza impugnata (CTP vs CTR), ai termini e ai presupposti formali: il mancato rispetto di questi limiti può precludere rimedi successivi efficaci.
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