Sentenza n. 254/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e per la consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (appartenente Forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e degli interessi. La controversia riguardava, in particolare, l'applicabilità del beneficio anche agli appartenenti alle Forze di polizia cessati dal servizio a domanda, l'incidenza dell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 sulla base di calcolo dell'indennità e gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990, nonché del termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo tali scatti nella base di calcolo. Il giudice ha chiarito che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non ha natura decadenziale, essendo funzionale soltanto a consentire il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Attribuisce i sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia e disciplina il termine per la domanda di collocamento in quiescenza, termine ritenuto non decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Riguarda la sola base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non incide sulla base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza dell'originario art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 né della limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'istituto soccombente il rimborso del contributo unificato versato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata sulla questione.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio; pertanto, non è vigente una limitazione alle sole cessazioni per raggiungimento dell'età, inabilità permanente o decesso.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma serve unicamente a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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