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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/350

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/350 della Commissione del 25 febbraio 2021 recante trecentodiciottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32021R0350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà attuazione alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 19 febbraio 2021, che ha disposto la cancellazione di due nominativi dall’elenco dei soggetti colpiti da misure restrittive. La Commissione modifica quindi l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, eliminando le relative voci dall’elenco delle persone fisiche. L’atto è di immediata applicazione in tutti gli Stati membri e non contiene ulteriori disposizioni sostanziali o procedurali.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 mediante la cancellazione di due persone dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’Unione europea in quanto atto di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè l’elenco delle persone, gruppi ed entità associate all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda sottoposte a misure restrittive, in particolare al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L’intervento normativo consiste nella soppressione di due voci dell’elenco delle persone fisiche; non introduce nuovi soggetti né nuove categorie di misure. Entrata in vigore: il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco sanzionatorio UE relativo a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/350 della Commissione costituisce una modifica puntuale del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. L’atto recepisce l’aggiornamento deciso dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 19 febbraio 2021, limitandosi a cancellare due nominativi dall’elenco europeo.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 881/2002 prevede, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità iscritti nell’allegato I. Poiché il Consiglio di sicurezza ONU ha disposto la rimozione di due voci dall’elenco corrispondente, la Commissione ha ritenuto necessario aggiornare di conseguenza il diritto dell’Unione, garantendo coerenza tra il livello ONU e quello UE.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 e, più precisamente, la sezione dedicata alle persone fisiche. Non sono introdotte nuove misure, eccezioni o procedure: il regolamento opera come atto di mero aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.

Modifica dell’allegato I

L’allegato del regolamento di esecuzione dispone la soppressione di due voci:

  • Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif, con i relativi alias, dati anagrafici, passaporto, indirizzo e ulteriori informazioni identificative;
  • Emrah Erdogan, con i relativi alias e dati identificativi.

La cancellazione comporta l’uscita di tali soggetti dall’elenco delle persone sottoposte al congelamento di fondi e risorse economiche in base al regolamento (CE) n. 881/2002.

Entrata in vigore e carattere vincolante

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002 per adeguare l’allegato I alle decisioni del regime sanzionatorio ONU. La finalità è mantenere allineato l’elenco UE alle cancellazioni disposte dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza.

Cancellazione di due persone fisiche dall’allegato I

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 vengono soppresse due voci dell’elenco delle persone fisiche: Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif e Emrah Erdogan, con tutti gli alias e i dati identificativi riportati nell’allegato del regolamento di esecuzione.

Effetti sulle misure restrittive

La soppressione dall’allegato I comporta che le due persone non siano più soggette, in base a tale elenco, al congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionalicongelamento di fondipolitica estera e di sicurezza comune

Testo integrale

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