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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18147/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Il primo censurava il riconoscimento della recidiva infraquinquennale (art. 99 c.p.), sostenendo che le condanne utilizzate per l'aumento non potevano essere valutate perché una riguardava reato depenalizzato (falsità in scrittura privata) e l'altra la cui irrevocabilità era posteriore rispetto al quinquennio; si lamentava altresì carenza di motivazione. Il secondo e il terzo motivo contestavano la valutazione delle circostanze e l'applicazione dell'art. 63 c.p. e dell'art. 20-bis c.p. per mancata e insufficiente motivazione sull'esercizio del potere discrezionale e sul rilievo dei precedenti. Il quarto motivo contestava il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma ultimo, c.p., ritenendolo apparente rispetto agli elementi indicati.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione sul riconoscimento della recidiva infraquinquennale era insufficiente e, inoltre, non può essere valutata come precedente una condanna relativa a reato successivamente depenalizzato; il calcolo del quinquennio deve prendere a riferimento la data di irrevocabilità della sentenza presupposto. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti dalla statuizione di annullamento parziale; il quarto motivo è stato rigettato come infondato. È stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità (art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte richiede motivazione puntuale per il riconoscimento della recidiva infraquinquennale; il calcolo del quinquennio deve partire dalla data di irrevocabilità della sentenza presupposto e non dalla data di commissione del reato.

  • art. 63 cod. pen.

    La valutazione delle circostanze e l'eventuale aumento devono essere adeguatamente motivate; però le questioni relative all'esercizio del potere discrezionale sono state assorbite dopo l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.

  • art. 20-bis cod. pen.

    La sentenza di merito ha dato rilevo ai precedenti penali senza fornire motivazione sufficiente sugli elementi di personalità e sulle risultanze favorevoli indicate dalla difesa; però la questione è stata assorbita dall'annullamento parziale.

  • art. 81 comma ultimo cod. pen.

    Il giudice di merito ha motivato il riconoscimento della continuazione in modo non meramente apparente; il motivo che impugnava tale valutazione è stato ritenuto infondato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma invocata per delimitare i motivi di cassazione (lett. b ed e): il vizio di legge e la carenza di motivazione sono stati ritenuti sussistenti quanto al primo motivo.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    In caso di annullamento parziale limitato al trattamento sanzionatorio, l'affermazione di responsabilità rimane irrevocabile; la Corte ha applicato questa conseguenza procedurale.

  • d.lgs. 7/2016

    L'intervento di depenalizzazione ha eliminato gli effetti penali della condanna relativa al reato oggi depenalizzato, che quindi non può essere valutata ai fini della recidiva.

Massime di principio

  • Per riconoscere la recidiva infraquinquennale il dies a quo è la data di irrevocabilità della sentenza presupposto e non la data di commissione del reato.
  • Una condanna relativa a un reato successivamente depenalizzato non può essere utilizzata ai fini della recidiva o di altri effetti penali.
  • Il riconoscimento della recidiva e l'aumento di pena richiedono una motivazione compiuta, coerente e puntuale; la mera enunciazione dei precedenti nel casellario non è sufficiente.
  • Se la Corte di cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio, l'affermazione di responsabilità resta irrevocabile e il processo viene rinviato solo per la riformulazione della pena.
  • Questioni relative all'esercizio del potere discrezionale sulle circostanze (art. 63 c.p.) e su valutazioni di personalità (art. 20-bis c.p.) possono risultare assorbite quando l'annullamento incide sul trattamento sanzionatorio.
  • Il rimedio della cassazione comporta che vizi di motivazione formale o sostanziale nella valorizzazione dei precedenti e nella determinazione della recidiva possono portare a rinvio per nuovo giudizio sull'entità della pena.

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